Impianti rinnovabili anche nelle fasce cuscinetto dei siti Unesco, purché su terreni con le caratteristiche delle aree idonee. È la novità principale degli emendamenti al Dl carburanti, atteso mercoledì in Aula al Senato, approvati in commissione Ambiente.
Le aree per le rinnovabili
Il correttivo modifica il Testo unico delle rinnovabili. Oggi nelle zone di protezione dei siti Unesco vale un divieto di carattere generale. Con l’emendamento saranno consentiti anche gli impianti soggetti a procedura abilitativa semplificata e ad autorizzazione unica, a condizione che ricadano interamente nella buffer zone e che l’area presenti le caratteristiche di idoneità previste dalla legge statale o regionale. Per questi progetti non varrà però la disciplina semplificata delle aree idonee: l’iter resta quello ordinario.
Un secondo intervento riguarda le Regioni, chiamate a individuare con legge ulteriori aree idonee: nell’applicare i propri criteri non potranno rimettere in discussione le aree già dichiarate idonee dalla norma statale.
Il commissario per gli idrocarburi
Il secondo correttivo riguarda il cuore del decreto originale del 10 settembre. L’articolo 2, infatti, accelera i procedimenti per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su terraferma, comprese le perforazioni di pozzi e il rilascio o la proroga di permessi e concessioni. Se la Regione non si esprime sull’intesa entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, il presidente del Consiglio le assegna un termine massimo di 60 giorni, ridotto a 30 nel procedimento unico introdotto nel 2022. In caso di ulteriore inerzia, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta che rende l’intesa al posto della Regione.
Fin qui, il testo originale. L’emendamento a firma di Claudio Fazzone (Fi) appena approvato estende i poteri del commissario all’adozione di ogni atto endoprocedimentale o autorizzazione «comunque denominata» di competenza della Regione o degli enti locali, se necessari a concludere il procedimento.
