Storie Web venerdì, Giugno 13
Notiziario

Via libera definitivo della Camera alla legge di delegazione europea 2024. Il disegno di legge si compone di 29 articoli. Il contenuto della legge di delegazione europea è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea. Di seguito alcune delle soluzioni previste.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi della Ue

Viene conferita al Governo una delega della durata di diciotto mesi per l’emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi che scaturiscono da precetti europei per i quali non siano già previste sanzioni nell’ordinamento nazionale. Gli atti legislativi dell’Unione europea infatti non introducono né disciplinano, di norma, sanzioni, rimandando invece agli ordinamenti nazionali, in virtù della netta diversità dei sistemi giuridici nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

Formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista

È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico, di cui stabilisce la composizione, a fini ricognitivi, che ha ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20. La sentenza riguarda il diritto a una remunerazione adeguata dei medici che abbiano intrapreso il proprio percorso specialistico prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva introduttiva del corrispondente obbligo – incondizionato e sufficientemente preciso – in capo agli Stati membri , di assicurare la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche. Viene precisato che le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo ministero. Viene poi stabilito che il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico venga inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

La seconda direttiva Ue sul credito al consumo

Vengono definiti i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta “Second Consumer Credit Directive”, o CCD2. Tra i criteri di delega previsti: apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente, ivi compreso il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – “TUB”; designare la Banca d’Italia e l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal TUB, quali autorità competenti a garantire l’applicazione e il rispetto della direttiva; esercitare alcune delle opzioni normative previste dalla direttiva, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto di riferimento e dei benefici e oneri delle opzioni; esercitare l’opzione prevista dalla direttiva circa la semplificazione del contenuto informativo di determinate fattispecie contrattuali in cui il credito al consumo comporta oneri limitati o assenti per il beneficiario; valutare l’introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche a casi esclusi dall’applicazione della Direttiva, tenendo conto dell’obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale; valutare l’esercizio dell’opzione contenuta nella direttiva, relativa alla facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese qualora esse agiscano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio. Infine, disporre le opportune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Modifica della direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

La norma reca ulteriori principi e criteri direttivi, rispetto a quelli generali (legge 234/2012), per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e modifica la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

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