Tempi stretti per liberare gli immobili, corsia accelerata sugli sfratti e una stretta sulle occupazioni senza titolo. È questo il perimetro del disegno di legge approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri che accompagna il Piano casa messo a punto dal governo: il testo è consolidato ma i tecnici stanno ancora lavorando di lima per gli ultimi ritocchi.
Il ddl sfratti
È uno dei dossier più caldi sul tavolo dell’esecutivo, ma anche uno dei più delicati per l’esigenza di bilanciare i diritti dei proprietari con quelli degli inquilini. Sotto accusa la difficoltà, spesso cronica, di rientrare in possesso degli immobili: tempi lunghi, procedure complicate e una serie di passaggi e di termini che non di rado rendono la restituzione un’Odissea. È qui che prova a intervenire il Ddl con un impianto che punta a comprimere i tempi. L’obiettivo dichiarato è «rendere più rapida ed efficace la restituzione degli immobili», tenendo conto del fatto che «tali beni costituiscono, in un gran numero di casi, uno strumento essenziale per assicurare al proprietario i mezzi di sussistenza, tanto più nell’ipotesi, non infrequente, in cui l’acquisto dell’immobile poi locato sia stato effettuato attraverso l’accensione di finanziamenti», spiega la relazione.
Ingiunzione di rilascio
Il cuore della riforma è nella riscrittura del Codice di procedura civile. In generale, viene superata in varie situazioni l’udienza di convalida davanti al giudice, per guadagnare tempo: il proprietario potrà chiedere direttamente un ordine di rilascio. La leva è la nuova “Ingiunzione di rilascio per finita locazione”, «modellata sul procedimento monitorio per ingiunzione di pagamento di somme di denaro o di consegna di cose mobili», spiega la relazione. E nello stesso modo dell’ordinaria ingiunzione di pagamento, il decreto arriva entro quindici giorni, in caso di contratto ancora non scaduto, e dispone la liberazione dell’immobile senza ulteriori passaggi, a decorrere dalla data di scadenza.
Contratti scaduti
Se il contratto è già scaduto (e quindi si ricade nell’ipotesi di sfratto), il giudice fissa il rilascio entro un termine tra 30 e 60 giorni, lasciando un margine di flessibilità per le esigenze delle parti. Scatta poi una leva economica: su richiesta del locatore, può essere riconosciuta una somma pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Il giudice conserva il potere di sospendere l’esecuzione provvisoria, su istanza dell’opponente che sollevi eccezioni fondate. «Tale previsione costituisce un’importante valvola di salvaguardia per il conduttore», spiega ancora la relazione. Il nuovo istituto dell’ingiunzione non si applica però in caso di morosità: qui la procedura resta quella della convalida davanti al giudice, ma viene anche in questo caso fissata una sanzione dell’1% del canone per ogni giorno di ritardo nell’uscita dall’immobile.
Case occupate abusivamente
Sulle occupazioni abusive, il Ddl introduce una corsia super veloce per il rilascio: non si passerà più dal giudice. In presenza di occupazione senza alcun titolo, il proprietario potrà avviare l’esecuzione forzata anche sulla base di atti notarili che attestano il diritto di proprietà. In sostanza, questo potrà avvenire senza la necessità di ulteriori passaggi per ottenere un titolo esecutivo. La norma si applica ai casi di occupazione arbitraria, restando esclusi quelli in cui esisteva un titolo poi dichiarato invalido. Restano, in fase di esecuzione, le tutele per i più deboli. L’ufficiale giudiziario può differire l’esecuzione dello sfratto una sola volta, e fino a 180 giorni, «se la parte esecutata ha compiuto i settantacinque anni di età o è persona con disabilità grave o è malata terminale».






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