La norma non vieta l’uso dell’AI nei processi decisionali, ma impone che la decisione finale resti umana. Un approccio coerente con il principio di antropocentrismo che attraversa l’intero impianto normativo: l’intelligenza artificiale come supporto, non come sostituto del giudizio umano.
Il decreto istituisce inoltre un osservatorio specifico per monitorare l’impatto dell’AI sulla tutela dei lavoratori e introduce l’obbligo di includere i sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Per i professionisti, l’articolo 48 sancisce la garanzia dell’equo compenso per le prestazioni che comportano l’utilizzo di sistemi di AI, con una maggiorazione ancorata alla classificazione del rischio ai sensi dell’AI Act. La maggiorazione è però inserita come possibilità e rimessa a un aggiornamento, entro dodici mesi, dei decreti sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
Il punto più sensibile del pacchetto riguarda l’uso della biometria da parte delle forze dell’ordine. Il riconoscimento facciale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale entra negli stadi, nei grandi eventi e nelle attività preventive di polizia.
Il decreto distingue due scenari con regole diverse. Da una parte c’è l’identificazione in tempo reale nei luoghi pubblici per finalità di prevenzione: consentita solo in casi eccezionali, quando sussiste pericolo o minaccia legata al terrorismo o ad altri reati di particolare allarme sociale, oppure per la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Serve l’autorizzazione del procuratore, su richiesta del questore o dei comandanti provinciali.











