Su fisco e risparmio l’Italia finisce in fuorigioco per la Ue. La Commissione apre una doppia procedura di infrazione sui Pir (piani individuali di risparmio) e sul trattamento tributario delle obbligazioni. Nel caso dei Pir la contestazione di Bruxelles è che la disciplina fiscale di favore scoraggia i residenti dall’investire in società di altri Stati membri, limitando le loro opportunità di diversificazione degli investimenti nel mercato unico dell’Ue. Sul fronte delle obbligazioni, invece, il problema sollevato dalla Ue è che i servizi di custodia e amministrazione forniti da intermediari finanziari stabiliti in altri Stati membri dell’Ue o in paesi See senza una stabile organizzazione in Italia sono meno attraenti rispetto a servizi equivalenti forniti da intermediari finanziari italiani e scoraggiano gli investitori non residenti dall’utilizzare tali intermediari finanziari.
I piani individuali di risparmio
I piani individuali di risparmio (Pir) consentono un regime fiscale di esenzione dalla tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati. Le principali condizioni sono rappresentate dal fatto che almeno il 70 per cento del portafoglio deve essere composto da azioni e obbligazioni emesse da società italiane e che è necessario mantenere l’investimento per almeno cinque anni. La contestazione mossa dalla Commissione Ue all’Italia sui Pir e alla Slovenia sui conti individuali di investimento è che «costituiscano una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali». In particolare, Bruxelles contesta a Italia e Slovenia che le rispettive legislazione di favore scoraggino «i rispettivi residenti dall’investire in società di altri Stati membri, limitando le loro opportunità di diversificazione degli investimenti nel mercato unico dell’Ue». E, di conseguenza, «ciò costituisce, tra l’altro, un ostacolo anche per le società non nazionali che desiderano attrarre investimenti transfrontalieri rispettivamente dall’Italia e dalla Slovenia, contribuendo così alla frammentazione dei mercati dei capitali dell’Ue».
Il mancato adeguamento sulle obbligazioni
Altro punto su cui Bruxelles ha aperto un’infrazione verso l’Italia riguarda le obbligazioni. La Commissione Ue contesta all’Italia di non aver adeguato la propria legislazione in materia di trattamento fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti da obbligazioni italiane alle norme sulla libertà di prestazione dei servizi (articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo). In base alla legislazione fiscale italiana, gli interessi e gli altri redditi derivanti da obbligazioni societarie e governative italiane sono generalmente soggetti a ritenuta alla fonte. Alcuni investitori non residenti possono beneficiare di un’esenzione fiscale. Ciò si verifica solo quando le obbligazioni sono depositate presso un intermediario finanziario residente in Italia, la stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente o, in alcuni casi, un intermediario non residente che ha nominato un rappresentante fiscale italiano. Queste condizioni rendono i servizi di custodia e amministrazione forniti da intermediari finanziari stabiliti in altri Stati membri dell’Ue o in paesi See senza una stabile organizzazione in Italia meno attraenti rispetto a servizi equivalenti forniti da intermediari finanziari italiani e scoraggiano gli investitori non residenti dall’utilizzare tali intermediari finanziari.
Come precisano da Bruxelles «la decisione rientra nell’ambito delle attività di applicazione della Commissione volte a rimuovere le barriere nel mercato unico in 11 aree prioritarie, come annunciato nella comunicazione “Un regolamento Ue più semplice, più chiaro e meglio applicato ” (COM(2026) 380 final, allegato II) e nella comunicazione del 2025 “Unione dei risparmi e degli investimenti: una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell’Ue” (COM(2025) 124 final)».
Due mesi di tempo per rispondere
Sia nel caso dei Pir che in quello delle obbligazioni la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia, che ora ha due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze evidenziate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.
