Storie Web lunedì, Agosto 17

Una soglia di tolleranza con perimetro ampio. Più ampio delle sole sanzioni amministrative. Tanto da rappresentare un salvagente anche dal rischio di sospensione dell’attività per violazioni reiterate. Il decreto Omnibus (Dlgs 148/2026) – che corregge alcuni precedenti provvedimenti attuativi della delega – fissa all’articolo 33 un paletto a tutela degli “errori veniali” derivanti dai disallineamenti tra i dati di Pos e registratori telematici per gli scontrini.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

L’input a intervenire

L’obbligo di abbinamento è scattato da gennaio (con piena operatività da marzo) e sta generando un forte effetto emersione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio): oltre 9 miliardi di importi battuti in più da gennaio a metà luglio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 luglio). L’intervento dell’Omnibus nasce, dunque, da una forte pressione dei partiti di maggioranza, che avevano già tentato nelle conversioni dei decreti della scorsa primavera di inserire la penalty protection e poi lo hanno proposto al Governo nei pareri al decreto legislativo Omnibus. Un tentativo – come chiesto dalle associazioni di categoria – di arginare disallineamenti involontari tra i dati Pos e scontrini. Pensiamo agli errori di battitura in bar e ristoranti nei momenti di picco a pranzo o colazione. O ancora ai casi di pagamento disgiunto, ad esempio un pranzo in comitiva in cui a fronte di un unico scontrino ci sono commensali che saldano in modo diverso: alcuni in contanti e altri con carta o app.

Indicazione fatta propria dal legislatore delegato che ha così introdotto un margine di tolleranza del 5% qualora dovesse emergere una discrepanza tra il numero dei corrispettivi (è il nome tecnico con cui si indicano le operazioni battute con gli scontrini) registrati e memorizzati rispetto al numero dei pagamenti elettronici accettati. Ad esempio, 98 scontrini e 100 pagamenti via Pos.

Come agisce la soglia di tolleranza

Il margine di tolleranza agisce su un doppio versante. Da un lato, limita il rischio di sanzioni amministrative per commercianti ed esercenti. L’obbligo di abbinamento previsto dalla legge di Bilancio 2025 ha previsto che anche a questa ipotesi si applicasse la sanzione già prevista per omessa o tardiva trasmissione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri: se la penalità non incide sulla liquidazione di quanto dovuto a livello tributario, la sanzione è di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Ed è questo il primo versante su cui agisce la tolleranza, per cui la penalty protection “copre” una discrepanza non superiore al 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati.

Quando scatta il rischio chiusura

Ma la soglia del 5% fa da scudo anche al rischio della sanzione accessoria, che può portare alla sospensione dell’attività. Le regole generali prevedono, infatti, che qualora siano state contestate, in un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese. E se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50mila la sospensione è disposta per un periodo da uno a sei mesi. Regole che si applicano anche al collegamento Pos-scontrini.

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