Storie Web giovedì, Aprile 23

Il protocollo Italia-Albania «è compatibile» con le norme Ue sul rimpatrio e l’asilo, a condizione che «i diritti dei migranti siano pienamente tutelati». È la posizione dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, nel parere non vincolante (Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-414/25 Sedrata) che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo. Il diritto Ue «non impedisce» a un Paese di istituire i cpr al di fuori del proprio territorio, sottolinea l’avvocato, indicando tuttavia che lo Stato resta vincolato al «rispetto di tutte le garanzie previste», tra cui il diritto all’assistenza legale, all’interpretazione linguistica e ai contatti con familiari e autorità. Particolare attenzione deve essere assicurata ai minori e alle persone vulnerabili.

Il caso specifico

Il Protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023, autorizza l’Italia ad istituire e gestire, sul territorio dell’Albania, centri per il trattenimento e il rimpatrio che restano assoggettati alla giurisdizione italiana, a scopo di gestione dei flussi migratori. In tale contesto, due migranti che erano stati precedentemente trattenuti in Italia in virtù di ordini di espulsione sono stati trasferiti in un centro in Albania. Mentre si trovavano lì, hanno presentato domanda di protezione internazionale. Nei loro confronti sono stati poi emessi due nuovi decreti di trattenimento, trasmessi alla Corte d’appello di Roma per convalida. La Corte d’appello ha negato la convalida dei decreti, ritenendo che la normativa nazionale in questione fosse incompatibile con il diritto dell’Ue. Le autorità italiane hanno quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione, la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio ha chiesto precisamente se il diritto dell’Ue in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e in materia di procedure di protezione internazionale consenta il trattenimento in Albania di persone richiedenti protezione internazionale, e se esso consenta il loro trattenimento in uno Stato terzo anziché nello Stato membro competente per l’esame delle loro domande.

L’opinione dell’avvocato generale Nicholas Emiliou

L’avvocato generale Nicholas Emiliou è dell’opinione che, in linea di principio, la Corte debba considerare il Protocollo e la relativa normativa italiana compatibili con il diritto dell’Unione europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati.

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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