Storie Web lunedì, Settembre 7

Eppure Telegram non è stato inserito nella lista SDGT per il solo fatto che soggetti violenti hanno usato la piattaforma. Alle piattaforme globali si chiedono rimozioni, cooperazione, trasparenza e rispetto di obblighi di moderazione; il sistema europeo contro i contenuti terroristici online, ad esempio, punta a monitoraggio, segnalazioni e collaborazione pubblico-privato.

La differenza non è irrilevante. Se il criterio diventa “chi offre uno strumento che può proteggere comunicazioni di soggetti illeciti è un fiancheggiatore”, allora la cifratura stessa diventa sospetta. Signal, Proton, Telegram, WhatsApp, servizi email, VPN, provider cloud, forum, registrar, motori di ricerca e social network hanno tutti una caratteristica in comune: possono essere usati bene o male da chi li utilizza.

Non ha senso trattare una casella di posta come una prova di complicità. Un fornitore che riceve una richiesta circostanziata e si rifiuta di collaborare con l’autorità competente può sollevare questioni diverse. Ma sanzionare un intero gestore, senza processo pubblico, senza contraddittorio preventivo e senza individuare in modo trasparente gli account coinvolti, trasforma l’infrastruttura in imputato collettivo.

Il caso A/I non riguarda l’approvazione delle sue idee politiche, né l’immunità per chi commette reati. Riguarda una domanda più semplice: può uno Stato colpire migliaia di utenti, associazioni e progetti, inclusi quelli estranei alle condotte contestate, perché alcuni potrebbero aver usato una piattaforma in modo illecito?

La risposta dovrebbe essere no. Le autorità devono perseguire reati, sequestrare prove, identificare responsabili e imporre obblighi mirati quando esistono elementi concreti. Spegnere o isolare un’intera infrastruttura digitale, invece, è facile. Ed è proprio per questo che non dovrebbe diventare la risposta normale.

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