Storie Web mercoledì, Marzo 11

Parte il pressing per l’addio alla stampa degli scontrini. Anzi, per prevedere una stampa solo facoltativa su richiesta del consumatore. Tra gli emendamenti depositati alla Camera al decreto Pnrr (Dl 19/2026) c’è anche quello di Gianluca Caramanna (Fratelli d’Italia) che punta a un superamento dell’obbligo di stampa degli scontrini e stabilendo che la registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emesso sostituisce a pieno titolo la conservazione cartacea.

Meno documenti cartacei

Facciamo un passo indietro. Il testo del decreto Pnrr trasmesso in Parlamento per la conversione prevede già una norma di dematerializzazione. L’articolo 8, infatti, prevede l’addio all’obbligo delle ricevute del Pos. Non sarà più necessario conservare il documento cartaceo che attesta il pagamento elettronico, ma diventa possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari. Quindi estratti conto (anche dematerializzati) o notifiche dei movimenti in uscita potranno sostituire lo scontrino rilasciato dai terminali utilizzati per pagamenti con carta di credito, debito, prepagate o App per i pagamenti virtuale. Il tutto a condizione che comunicazioni o documentazione di banche e intermediari contengano le informazioni relative alle singole operazioni effettuate e che siano conservati in modo da garantire la presentazione in caso di eventuali richieste dell’amministrazione finanziaria.

La stampa solo su richiesta

Ora l’emendamento Caramanna punta a fare un passo avanti, attraverso il superamento dell’obbligo di emissione cartacea degli scontrini. Lo fa con una modifica al Testo unico Iva (Dlgs 10/2026) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. In pratica, secondo l’emendamento, lo scontrino dovrà essere «rilasciato inmodalità digitale sia per gli acquisti effettuati in contani che con strumenti di pagamento elettronici, salvo richiesta esplicita del consumatore finale di ricevere lo scontrino in modalità cartacea». L’emendamento puntualizza, però, anche che «la registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emessi sostituisce in ogni caso la conservazione in formato cartaceo».«

La conservazione telematica

Come spiega la relazione illustrativa, non verrebbe toccato l’attuale presidio antievasione rappresentato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle Entrate che viene definita una pratica «del tutto consolidata con l’adozione dei registratori di cassa telematici». Ma viene sottolineato come vada considerato che la conservazione degli scontrini di chiusura giornaliera «è obbligatoria e deve essere effettuata per un periodo di 10 anni». Quindi, continua la relazione, «nonostante la trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate sia in tempo reale, l’obbligo della conservazione del documento originale permane, essendo fondamentale per eventuali contestazioni o controlli». Il Codice civile (articolo 2220) stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. Inoltre, le scritture contabili, comprese le chiusure giornaliere, «devono essere conservate fino a quando non siano definitivi gli accertamenti relativi al periodo d’imposta cui si riferiscono». Quindi in alcuni casi, conclude la relaizone illustrativa, «la documentazione dovrà essere conservata oltre i 10 anni previsti dal Codice Civile e che tale conservazione non deve essere per forza cartacea, ma può essere anche in formato elettronico purché sia assolta la relativa funzione (corretta e facile successiva verifica e consultazione nel periodo di legge)».

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