Storie Web lunedì, Maggio 11

Due ordinanze, due messaggi. Da un lato la Cassazione rimette alle Sezioni unite una questione che può travolgere migliaia di accertamenti fiscali del passato: le prove raccolte dal Fisco in violazione del domicilio dell’impresa erano già inutilizzabili anche prima che la legge lo dicesse esplicitamente, nel 2024 con la riforma dello Statuto del contribuente? Dall’altro, in attesa della risposta, la stessa Sezione Tributaria detta i criteri pratici per stabilire quando una verifica nei locali aziendali è regolare e quando no.

Le condanne dell’Italia

Il primo fronte si apre con l’ordinanza depositata l’11 maggio, presidente Lucio Napolitano, relatore Giuliano Tartaglione, sul caso di una società di calcestruzzi. Lo scenario di fondo è quello aperto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con le sentenze Italgomme e Agrisud, che nel 2025 hanno condannato l’Italia per le verifiche autorizzate dalla stessa amministrazione che le esegue. Per Strasburgo il domicilio tutelato dalla Convenzione non è solo la casa privata, ma anche la sede dell’impresa.

L’inutilizzabilità delle prove

Il legislatore italiano ha risposto introducendo nel 2024 l’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente: le prove raccolte in violazione di legge non si possono usare. La norma però vale solo per il futuro. E qui nasce la domanda: quel principio era già vivo nel sistema, ricavabile dall’articolo 14 della Costituzione, oppure è una novità del 2024? La Sezione una sua idea ce l’ha – il principio esisteva già – ma riconosce che dentro la stessa Cassazione coesistono letture opposte. Da qui la rimessione. Se le Sezioni Unite confermeranno, gli avvisi costruiti su accessi autorizzati senza un controllo terzo rischieranno di crollare anche quando risalgono a dieci o quindici anni fa.

La legittimità degli accessi

Il secondo fronte è già diritto vivente. Con un’ordinanza depositata il 20 aprile, presidente Angelina-Maria Perrino, relatrice Tania Hmeljak, la Sezione Tributaria respinge il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) e fissa i criteri operativi. Italgomme – scrive la Corte – non ha bocciato in astratto la normativa italiana, ma valutato in concreto i singoli casi. Un accesso supera il vaglio se l’autorizzazione è motivata, l’oggetto è circoscritto, l’arco temporale contenuto, le richieste pertinenti. Nel caso dell’associazione sportiva dilettantistica (Asd) la verifica riguardava un solo anno d’imposta, si è svolta in tre giornate, mirava ad accertare la natura dell’attività. Nessuna pesca a strascico. L’accesso regge.

La parola alle Sezioni unite

I due provvedimenti compongono un disegno coerente. La prima tiene aperta la porta alla retroattività della tutela. La seconda alza la soglia per accedervi: non basterà invocare Strasburgo per far cadere un accertamento, occorrerà dimostrare arbitrio concreto. La parola passa ora al Primo Presidente. Se le Sezioni Unite andranno nella direzione indicata dal collegio Napolitano, il bacino degli accertamenti a rischio sarà significativo. Ma – grazie al filtro disegnato dall’Asd – non sarà la marea che alcuni temono e altri sperano. Sarà un colpo mirato, riservato agli accessi che oggi, riletti con gli occhi di Strasburgo, mostrano i segni dell’abuso.

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