Il diritto di scegliere come e quando morire resta una delle questioni più controverse nei sistemi sanitari e giuridici europei. E anche tra Paesi geograficamente vicini le differenze sono profonde. In alcuni Stati, come la Spagna, un medico può intervenire direttamente per porre fine alla vita di un paziente che rispetti precisi requisiti. In Austria è invece consentito il suicidio assistito, cioè è il paziente a compiere l’atto finale dopo avere ottenuto assistenza medica e legale. Altrove, come in Francia e Italia, il confine è più stretto: sono ammessi il rifiuto dei trattamenti o, in determinate circostanze, forme di assistenza alla morte, ma non esiste un diritto generalizzato all’eutanasia.
Le definizioni sono cruciali. Nell’eutanasia è un medico, su richiesta del paziente e nei casi previsti dalla legge, a somministrare il farmaco che provoca la morte. Nel suicidio medicalmente assistito, invece, il farmaco viene messo a disposizione del paziente, che deve assumerlo autonomamente. Diversa ancora è la rinuncia a trattamenti salvavita, fondata sul principio del consenso informato: in quel caso l’obiettivo del medico non è provocare la morte, ma rispettare la scelta del paziente di non proseguire una cura.
Italia, sette anni di attesa per una legge nazionale
In Italia il punto di svolta resta la sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, nata dal caso di Fabiano Antoniani, Dj Fabo, accompagnato in Svizzera nel 2017 da Marco Cappato. La Consulta stabilì che l’aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni: una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dal paziente, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. I requisiti devono inoltre essere verificati da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
Da allora però il Parlamento non è riuscito a trasformare quella giurisprudenza in una disciplina nazionale organica. La conseguenza è un sistema a più velocità. Veneto, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna hanno regolato le procedure amministrative per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Complessivamente riguardano quasi 15 milioni di persone, circa un italiano su quattro. Nel resto del Paese, invece, le richieste vengono affrontate attraverso atti amministrativi regionali o caso per caso dalle aziende sanitarie, con tempi e modalità che possono cambiare notevolmente.
La Corte è intervenuta ripetutamente anche dopo il 2019 per precisare i confini della propria decisione: dalla definizione di trattamento di sostegno vitale alle modalità di autosomministrazione del farmaco, fino allo spazio di intervento delle Regioni.
