Storie Web lunedì, Ottobre 12

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite in caso di pericolo accertato per la salute del minore soltanto con l’ attestazione del pediatra di libera. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la normativa in materia (articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2017; articolo 24 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 ) e con la Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, n. 25233 recante indicazioni operative per l’attuazione della campagna vaccinale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 6671 del 2026) che ha confermato la sentenza del Tar Lazio n.927 del 2026.

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L’antefatto

I genitori di una bambina di due anni impugnavano il diniego opposto dall’ASL di Bologna al riconoscimento dell’attestazione di esenzione dall’obbligo vaccinale rilasciata da un medico di medicina generale dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Il Tar Lazio respingeva il ricorso evidenziando che le condizioni cliniche della bambina non erano state attestate dal pediatra di libera scelta (PLS) come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 76 del 2017.

La sentenza del Coniglio di Stato

Nel ricorso in appello i genitori sostenevano che se il legislatore avesse voluto limitare la competenza per le esenzioni dei vaccini soltanto ai pediatri di libera scelta, lo avrebbe espressamente previsto. Motivo per il quale, in mancanza di tale previsione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza del diritto alla salute individuale della minore sull’interesse pubblico alla copertura vaccinale. Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato, da un lato, ha richiamato la normativa in questione secondo cui:

– per i minori compresi da 0 a 6 anni, l’assistenza sanitaria è fornita esclusivamente dal PLS;

– per i minori compresi tra i 7 e i 14 anni, i genitori possono scegliere che l’assistenza sanitaria continui ad essere fornita dal PLS oppure dal medico di medicina generale;

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