Storie Web sabato, Ottobre 17

Obbligo di sistemi tecnologici su camion e autobus per ridurre gli “angoli ciechi”, precedenza da riconoscere sempre ai ciclisti negli attraversamenti delle piste a loro riservate e «particolare attenzione» quando nelle strade urbane «tardino a scansarsi»: ci si deve fermare e farli passare. Da parte loro i conducenti di biciclette sono tenuti a rispettare una «distanza minima di sicurezza» dai veicoli pesanti presso le intersezioni e durante le manovre come svolte, retromarce e cambi di corsia.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Sono le novità e le precisazioni contenute nel nuovo Codice della strada che riguardano gli utenti della strada più vulnerabili insieme ai pedoni: i ciclisti (anche se la definizione più apprezzata da chi pedala è “utente della mobilità attiva”). Nel 2025, a fronte di un numero di vittime di incidenti stradali ancora troppo alto ma in diminuzione (2.868, -5,3% rispetto al 2024), i morti sono cresciuti tra conducenti e passeggeri di biciclette (198, +20%), biciclette elettriche (30, +50%), monopattini elettrici (25, +8,7%).

Regole, va ricordato, non ancora in vigore: la revisione della circolazione stradale, approvata dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre, attende i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti per ottenere l’approvazione definitiva.

Menna (Fiab): sicurezza diventa termine accessorio

Con il nuovo Codice della strada, è il commento di Luigi Menna, presidente Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta che ha partecipato alla consultazione svolta dal ministero delle Infrastrutture in vista della revisione del Codice della strada avanzando proprie proposte, si registra un cambio di paradigma: in precedenza la priorità era «la sicurezza e la tutela delle persone e dell’ambiente»; ora invece si mette l’accento sulla «libera circolazione, in ogni forma e ogni mezzo» e la sicurezza sembra diventare così un «termine accessorio».

Non solo. Per Menna «si sposta l’onere della responsabilità della sicurezza sugli gli utenti vulnerabili e sulla potenziale vittima: nell’attraversamento diventa a carico del pedone verificare che il conducente del veicolo lo abbia visto. In questo modo si aprono le porte al concorso di colpa».

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