Uno scudo doppio dalle sanzioni per i piccoli scostamenti tra dati degli scontrini e quelli dei Pos, dopo l’obbligo di abbinamento scattato dal 1° gennaio (e pienamente operativo da inizio marzo). Doppio perché agisce sia sulla sanzione amministrativa che su quella accessoria del rischio chiusura dopo violazioni ripetute. A fissare una soglia di tolleranza è stato il decreto Omnibus approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri martedì 4 agosto. L’input è arrivato dalle commissioni parlamentari che sia alla Camera che al Senato hanno chiesto di intervenire. Il Governo ha risposto indicando una soglia di tolleranza del 5% entro cui le sanzioni non scatteranno.

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I possibili casi di scostamento

Un intervento per venire incontro a commercianti ed esercenti nei casi in cui nella prassi quotidiana potrebbero emergere disallineamenti dovuti a situazioni più disparate. Basti pensare a momenti di particolare picco in occasioni di pranzo o colazione. Oppure a fenomeni di pagamento disgiunto, ad esempio un pranzo in comitiva in cui a fronte di un unico scontrino ci sono commensali che saldano in modo diverso (chi in contante e chi con carta o app).

La soglia di tolleranza

Il decreto sterilizza le sanzioni applicabili in presenza di lievi scostamenti tra i dati. Per questo viene introdotto di un margine di tolleranza del 5% qualora dovesse emergere uno scostamento tra i dati dei corrispettivi (è il nome tecnico con cui si indicano i dati battuti con gli scontrini) registrati e memorizzati rispetto al numero dei pagamenti elettronici accettati.

La sanzione amministrativa

Del resto, il problema è stato da subito molto sentito e posto all’attenzione di Governo e Parlamento da parte delle associazioni di categoria. Gli errori possono infatti costare caro, in particolar modo se le violazioni sono ripetute. La sanzione applicabile è, infatti, di 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione accessoria

Ma la soglia del 5% fa da scudo anche al rischio della sanzione accessoria, che può portare alla sospensione dell’attività. Qui va fatto un passo indietro. Le regole in vigore prevedono, infatti, che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. E, addirittura, se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50mila la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Ora la salvaguardia dell’Omnibus in relazione all’allineamento dei dati di Pos e scontrini può evitare rischi anche su questo fronte sempre che gli scostamenti siano contenuti nel 5 per cento.

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