Le birre prodotte con ingredienti provenienti dal mondo vitivinicolo, come uva o mosto d’uva, possono essere legittimamente commercializzate come birra, purché la presenza dell’ingrediente caratterizzante sia esplicitata nella denominazione di vendita in etichetta. È il chiarimento fornito dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in risposta all’interpello interpretativo presentato da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti.
«Il parere richiama l’articolo 2, comma 4, della legge n. 1354 del 1962 sulla birra – scrive in un anota Unionborrai – secondo cui quando alla birra sono aggiunti ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita deve essere completata con il nome della sostanza caratterizzante. In pratica, nel caso di utilizzo di uva o mosto d’uva, la denominazione di vendita dovrà riportare indicazioni come “birra all’uva” o “birra con mosto d’uva”.»
Il chiarimento, dicono da Unoinbirrai, arriva dopo anni in cui diversi birrifici artigianali erano stati oggetto di contestazioni, sequestri e sanzioni amministrative per la produzione di birre ottenute con ingredienti di origine vitivinicola, quali uva fresca, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato, mosto d’uva rettificato o vinacce, spesso riconducibili alla tipologia comunemente definita Italian Grape Ale.
Si tratta di un passaggio importante per un segmento produttivo che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse dei produttori artigianali, anche grazie alla sperimentazione che mette in dialogo la tradizione brassicola con quella vitivinicola italiana. Le Italian Grape Ale, nate proprio dall’incontro tra birra e uva, «sono oggi considerate uno degli stili più originali dell’innovazione brassicola italiana e rappresentano una categoria sempre più conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale».
«Negli ultimi anni i nostri associati si sono trovati ad affrontare una situazione di forte incertezza interpretativa, con contestazioni anche molto pesanti – spiega Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai – Per questo abbiamo ritenuto necessario chiedere un chiarimento ufficiale che consentisse di avere un riferimento univoco valido su tutto il territorio nazionale. La risposta dell’ICQRF mette finalmente nero su bianco un principio importante: l’utilizzo di ingredienti provenienti dal mondo vitivinicolo nella produzione di birra è legittimo, a condizione che la presenza dell’ingrediente caratterizzante sia indicata chiaramente nella denominazione di vendita e che l’informazione al consumatore sia corretta e trasparente».













