Il riconoscimento facciale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale entra negli stadi, nei grandi eventi e nelle attività preventive delle forze dell’ordine. Dopo un reato l’Ai potrà identificare persone già indiziate su immagini video-fotografiche. In tempo reale, nei luoghi pubblici, potrà essere attivata per finalità di prevenzione, per esempio contro il terrorismo, o per cercare persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Ma, assicura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «non c’è nessun grande fratello generalizzato». È il punto più sensibile del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri per adeguare l’Italia all’AI Act europeo: la biometria diventa strumento di sicurezza pubblica, con regole diverse a seconda dell’uso.
L’Intelligenza artificiale per le forze di polizia
Il testo consente alla polizia di sviluppare e impiegare sistemi di intelligenza artificiale. Ma fissa un limite: i risultati automatici, prima di entrare in atti capaci di incidere sui diritti delle persone, devono passare per una revisione umana qualificata e tracciabile. Non basta la macchina. Lo ha spiegato ieri il titolare del Viminale: «L’intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato. Le decisioni restano umane».
Biometria
Il cuore più delicato è la biometria. L’articolo 8 del Dlgs consente l’identificazione remota in tempo reale nei luoghi pubblici per finalità di prevenzione. Un uso, ha aggiunto Piantedosi, «solo in casi eccezionali anche prima della commissione di reati: tutto questo può avvenire quando c’è pericolo o minaccia per determinate condizioni specifiche con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c’è la necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro o sfruttamento sessuale». Serve l’autorizzazione del procuratore, su richiesta del questore o dei comandanti provinciali delle forze dell’ordine. Durata massima: quindici giorni, prorogabili.
Riconoscimento facciale
Accanto alla prevenzione c’è il riconoscimento facciale a posteriori, disciplinato dall’articolo 10. Qui entrano in gioco sistemi di videosorveglianza integrati con l’Ai nei luoghi e negli eventi con esigenze di ordine e sicurezza pubblica: stadi, grandi manifestazioni, accessi regolati da titoli e spesso da posti assegnati. I dati biometrici degli accessi possono essere conservati localmente per sette giorni. Il riconoscimento del volto, però, può scattare dopo un reato, anche tentato, e con un intervallo tale da non trasformarsi in identificazione in tempo reale. La finalità è circoscritta: individuare persone già indiziate sulla base di immagini video-fotografiche ed elementi oggettivi e verificabili. La responsabilità è dell’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore. Il titolare del trattamento è il Viminale-Dipartimento della pubblica sicurezza. Installazione e manutenzione degli impianti sono a spese dei privati organizzatori degli eventi.
Le garanzie cambiano a seconda dello scenario. Nella prevenzione, per il tempo reale, autorizza il procuratore; nel procedimento penale serve il gip. Il riconoscimento a posteriori dell’articolo 10 resta invece sotto la responsabilità dell’ufficiale designato dal questore.
