Nel panorama della risoluzione stragiudiziale delle controversie, comincia ad emergere l’esigenza di superare l’attuale panorama che vede in campo tre giudici (con la prospettiva che arrivi un quarto sulle questioni previdenziali) con possibili aree di sovrapposizione delle competenze o di rischio di errori nell’individuare il giusto referente da parte dei cittadini. Gianpaolo Barbuzzi, presidente dell’Acf (Arbitro per le Controversie Finanziarie), spiega che «un arbitro unico in materia bancaria, finanziaria e assicurativa semplificherebbe l’accesso allo strumento stragiudiziale da parte dei cittadini, che non dovrebbero più interrogarsi, a monte, su quale sia l’arbitro di volta in volta competente». Questa unificazione, oltre a risolvere le problematiche legate alle «non poche zone di confine tra le competenze dei tre attuali arbitri», porterebbe significativi «benefici in termini di visione d’assieme delle varie tematiche d’interesse, maggiore autorevolezza dello strumento stragiudiziale e razionalizzazione dei costi di funzionamento dei tre sistemi attuali».

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il portale unico di accesso

Un primo passo concreto in questa direzione è rappresentato dal progetto di un portale unico d’accesso ai sistemi Acf e Abf. Si tratta di un’iniziativa sviluppata di concerto tra Consob e Banca d’Italia, il cui varo è previsto per la prima metà del 2027. Questo portale punta a incrementare l’attrattività del contenzioso per entrambe le Adr (Alternative Dispute Resolution).

Attualmente, il confine tra l’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) e dell’Acf è spesso molto labile. La situazione rischia di farsi ancora più complessa con l’avvento dell’Arbitro assicurativo (Aas) e di un potenziale quarto arbitro previdenziale. Un esempio emblematico di questa complessa ripartizione si osserva nelle polizze unit linked: la competenza spetta all’Acf per le controversie tra collocatori e risparmiatori, mentre passa all’Aas per i rapporti successivi con la compagnia assicurativa. E se persino gli arbitri, composti da esperti, devono tenere riunioni periodiche di coordinamento per ripartire correttamente i compiti, orientarsi per i cittadini diventa estremamente difficile.

Il caso del deposito titoli in amministrazione

La gestione del contratto di deposito titoli in amministrazione evidenzia chiaramente queste sovrapposizioni. La competenza è ripartita in base alla natura della contestazione: La competenza dell’Abf interviene se il cliente lamenta l’inadempimento di obblighi legati alla natura bancaria del contratto, come ritardi o problemi nel trasferimento del dossier titoli, oppure la mancata consegna della documentazione relativa alle minusvalenze.
L’Acf assume la competenza se si contestano violazioni degli obblighi informativi sul portafoglio, la mancata informativa su operazioni di aumento di capitale ed esercizio del diritto di opzione, o problemi legati alla sottoscrizione e al collocamento di quote di fondi comuni. In questi casi, l’addebito riguarda comportamenti che hanno impedito al cliente di compiere scelte di investimento consapevoli. Incompetenza di entrambi: qualora la disputa riguardi esclusivamente l’interpretazione o l’applicazione della normativa fiscale (come la corretta applicazione delle imposte sul capital gain), sia l’Abf che l’Acf si dichiarano incompetenti.

La gestione delle pratiche successorie

Un altro ambito di forte sovrapposizione è rappresentato dalle pratiche successorie che coinvolgono strumenti finanziari. La competenza dell’Abf si attiva se gli eredi lamentano un ritardo ingiustificato nella gestione della pratica senza però contestare il valore dei titoli. Si occupa inoltre dei profili di pura gestione bancaria della pratica successoria nel caso di liquidazione di azioni emesse da banche popolari. Infine, gestisce le controversie sulla liquidazione dei titoli di un dossier in assenza del consenso di tutti i coeredi, purché la domanda non sollevi profili pregiudiziali di esame sulla normativa degli investimenti.

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