Il Tar del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalle associazioni ambientaliste (Legambiente, Lipu e Wwf Italia) contro il ponte sullo Stretto di Messina. I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione Via/Vas del 13 novembre 2024 – favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte – e della deliberazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione Iropi (Imperative reasons of overriding public interest”, motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico), nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto. «Il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di giustizia europea, ha confermato – spiega la società Stretto di Messina – l’interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l’opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte quale infrastruttura di rilevanza strategica».
Ambientalisti: ricorso “prematuro” ma non respinto
Le associazioni ambientaliste sottolineano, però, che il Tar ha ritenuto il ricorso «prematuro»: «Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato, il parere Via, anche alla luce della normativa speciale approvata per il Ponte, è da ritenersi “endoprocedimentale”, cioè interno al procedimento di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera Cipess; il parere Via prima di questa e senza di questa non produce effetti, per cui allo stato non lede diritti o interessi e pertanto non può essere impugnato». Wwf Italia, Legambiente e Lipu aggiungono: «Nessuno stop sostanziale all’azione delle Associazioni. Lo stesso Tar, infatti, riconosce che «in ogni caso, non può essere biasimata la strategia difensiva osservata dalla parte ricorrente, che ha cautelativamente impugnato i “pareri” della Commissione, nel dubbio che l’interpretazione del d.l. n. 35 del 2023 ne potesse precludere l’impugnativa successiva. Si tratta dunque di una decisione procedurale, nell’ambito della quale il Tar rammenta la necessità che la decisione finale del Cipess per il Ponte, così come per le cosiddette Grandi Opere, sia accompagnata “da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale”». Le associazioni «ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e, anche alla luce delle indicazioni date dalla sentenza, le stesse saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera Cipess.











