Storie Web martedì, Novembre 3

Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, che all’articolo 1, comma 1, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Possibile il riscatto dei periodi di congedo

Nel merito degli aspetti previdenziali, che rimangono sospesi per il periodo del congedo, l’Inps, con la circolare n. 108/2026, ha indicato la possibilità, per il lavoratore in congedo e affetto da patologia oncologica di procedere, comunque, al “riscatto” del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi. L’Inps precisa, inoltre, che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati). Si tratta, spiega l’Inps, di un congedo aggiuntivo rispetto a quello già coperto per legge dalla legge 104 e legge 388, previsto dalla norme del 2025 che decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il riscatto previsto è oneroso ed a carico del lavoratore

La condizione prevista, tuttavia, aggrava le condizioni economiche e morali di un malato soggetto a grave condizioni di salute e limitato, per questo, all’attività lavorativa ed alla relativa retribuzione. Sarebbe stato opportuno poter far ricadere anche i periodi di questo particolare congedo fra le condizioni previste previdenzialmente come contributi figurativi gratuiti quali, appunto, i permessi e congedi legge 104/1992 per handicap grave ovvero la malattia e infortunio sul lavoro.

Gli adempimenti richiesti

La circolare Inps indica, poi, gli adempimenti a cui è soggetto il lavoratore in congedo per ottenere il riscatto e i relativi oneri.

Il periodo oggetto della domanda di riscatto deve collocarsi all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, in relazione al quale la prestazione lavorativa è stata sospesa in ragione della fruizione del congedo. E’ necessario, infatti, che l’interessato produca apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo. La domanda deve essere presentata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo. i periodi oggetto di riscatto sono necessariamente valutati con le regole del “sistema contributivo”.

Condividere.