Storie Web giovedì, Settembre 10

L’assegno unico per i figli diventa più ’ricco’ per le famiglie con i figli a carico, grazie all’introduzione di un “Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”, che viene utilizzato per il calcolo degli importi dovuti. La novità, introdotta nel 2026, prevede il calcolo della scala di equivalenza che viene aumentata in funzione del numero di figli: 0,10 per 2 figli; 0,25 per 3 figli; 0,40 per 4 figli; 0,55 per 5 o più figli.

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Inoltre viene introdotta una maggiore franchigia sulla casa di proprietà, che aumenta con l’aumentare del valore della casa e a seconda del numero di figli. Tra le novità introdotte per l’erogazione dell’assegno unico c’è l’erogazione anche per i figli residenti in un altro Stato Ue e per i genitori non residenti in Italia ma con domicilio e lavoro nel paese.

Termini per l’erogazione

Nella pagine dell’Inps dedicata all’assegno unico universale si legge che l’erogazione “spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico; per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni (che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale); per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. L’Istituto di previdenza ricorda che l’assegno spetta alle famiglie che ”al momento della domanda siano in possesso di Isee valido”, in base alla corrispondente fascia. L’importo è corrisposto “con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee ma per i quali l’Isee sia successivamente attestato entro il 30 giugno”.

Quota variabile progressiva

L’importo viene determinato in base all’Isee , tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista: una quota variabile progressiva in relazione alle soglie Isee rivalutate annualmente (da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro).

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Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino alla soglia massima rivalutata annualmente (46.582,71 euro per l’anno 2026).

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