Il mancato parere preventivo del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) non mette automaticamente in discussione i decreti attuativi regionali né i procedimenti di spesa già avviati.
È il principio affermato dalle Sezioni riunite del Cga, presiedute da Ermanno de Francisco, con il parere definitivo numero 191 del 2026, adottato nell’adunanza del 2 luglio e trasmesso alla Regione il 29 luglio. Il pronunciamento risponde al quesito presentato dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, attraverso l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
Il dubbio nato dal precedente parere
La questione aveva assunto una rilevanza ben più ampia rispetto al singolo provvedimento sugli incentivi. Il dubbio era nato da un passaggio incidentale contenuto nel precedente parere interlocutorio numero 138 del 2026, relativo alla rimozione del limite previsto dal regime europeo “de minimis” per la misura da 150 milioni destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Quel passaggio aveva fatto emergere il possibile carattere regolamentare del decreto interassessoriale e, di conseguenza, la necessità del preventivo esame del Cga.
Un’interpretazione estensiva avrebbe potuto coinvolgere non soltanto gli incentivi all’occupazione, ma numerosi decreti regionali già emanati senza il passaggio consultivo, alimentando il timore che fossero esposti a contestazioni anche procedimenti di spesa per centinaia di milioni di euro. Il nuovo parere elimina adesso quella che avrebbe potuto rappresentare una causa autonoma di illegittimità, pur lasciando naturalmente impregiudicata la verifica di eventuali altri vizi dei singoli provvedimenti.
Quando il parere del Cga è obbligatorio
Secondo il Cga, la natura regolamentare di un atto deve essere stabilita sulla base del suo contenuto effettivo e non della denominazione formale. L’articolo 9 del decreto legislativo 373 del 2003, tuttavia, rende obbligatorio il parere soltanto per i regolamenti del “governo della Regione”, ossia quelli emanati dal presidente dopo una deliberazione della giunta. L’obbligo non si estende automaticamente ai decreti degli assessori, salvo che una specifica norma regionale disponga diversamente.
