Storie Web venerdì, Aprile 17

Rush finale per la rottamazione 5. La scadenza è il 30 aprile e le domande devono essere trasmesse solo online sul sito di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). A ricordarlo è la stessa Agenzia che ricorda in un comunicato come, a supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere rottamati, considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). Per chi presenta la domanda dall’area riservata del sito, infatti, il servizio indica in automatico i soli debiti rottamabili, sarà quindi sufficiente selezionare quelli per i quali si intende aderire alla definizione agevolata. A ciò si aggiunge anche la possibilità di richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Le scadenze di pagamento

I contribuenti che aderiscono alla rottamazione quinquies verseranno l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate Riscossione renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata.

La presentazione della domanda

I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione di adesione nella sezione «Definizione agevolata (rottamazione quinquies)»» presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone automaticamente l’elenco dei carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione «Definizione agevolata (rottamazione quinquies)» si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps).

Il prospetto informativo

È possibile richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito di agenzia delle entrate Riscossione (Ader), nella sezione «Definizione agevolata», compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione «Definizione agevolata (rottamazione quinquies)» e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

Come funziona la nuova definizione agevolata

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla rottamazione quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del «saldo e stralcio» per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della rottamazione quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

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