Partire costerà, ma solo a chi ha un portafoglio sopra gli 800mila euro. La manovra introduce dal 2027 un’imposta sui guadagni finanziari maturati e non ancora incassati da chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Al momento della partenza azioni, obbligazioni, fondi e altri strumenti finanziari vengono trattati come se fossero stati venduti al 31 dicembre dell’anno precedente, e sulla plusvalenza si applica il 26%, che per i titoli di Stato scende al 12,5% effettivo. L’obiettivo, si legge nella relazione illustrativa, è «preservare la potestà impositiva» dello Stato sui redditi nati durante la residenza in Italia.
Chi paga
Le condizioni sono due e devono valere insieme: almeno sei anni di residenza negli ultimi dieci e beni finanziari per almeno 800mila euro. La soglia riguarda il valore del patrimonio, non il guadagno, e gli immobili restano fuori. L’imposta va versata entro 180 giorni. Chi si sposta in un Paese Ue, o in uno extra Ue con accordi di scambio di informazioni e di riscossione, può rinviarla fino alla vendita effettiva, ma deve versare subito un acconto del 50% e prestare una garanzia.
Se entro cinque anni, dieci fuori dall’Ue, i titoli non vengono venduti, l’imposta non è dovuta e l’acconto torna indietro; lo stesso vale in caso di morte o di rientro in Italia. Chi vende paga sul minore tra la plusvalenza calcolata alla partenza e quella effettivamente realizzata.
Poco gettito
Per le casse pubbliche il prelievo vale poco. La relazione tecnica stima 3,37 milioni nel 2027 e 6,74 milioni l’anno dal 2028, con rimborsi attesi per 3,37 milioni l’anno dal 2032. Il calcolo parte dai 6,58 miliardi versati nel 2025 come imposta sostitutiva su redditi di capitale e plusvalenze, ridotti alla quota di ricchezza finanziaria sopra gli 800mila euro (il 73,1%) e alla quota di residenti che ogni anno emigrano (lo 0,28%).
Come potrebbe cambiare la norma
La norma è già destinata a cambiare. Forza Italia, con la presidente in Senato Stefania Craxi, dice di condividerne «la ratio» ma chiede «tre correzioni». La prima: «Va tassato solo ciò che è maturato in Italia», prendendo come riferimento il valore dei beni all’arrivo. Il testo oggi calcola la plusvalenza sul costo d’acquisto originario e colpisce quindi anche i guadagni maturati prima di trasferirsi in Italia, mentre la relazione tecnica descrive l’imposta come un prelievo sui redditi «maturati durante il periodo di residenza».
