È illegittima l’esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione di impianti di telecomunicazione. Con la sentenza numero 121, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici – non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio. A sollevare dubbi di costituzionalità era stato il commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

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I prinicipi in ballo

 La Corte ha osservato che – con l’esclusione dell’applicabilità del vincolo paesaggistico, cui sono sottoposte ex lege le zone gravate da usi civici – la disposizione contestata ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale, che si esprime attraverso l’imposizione dello stesso vincolo. Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se pure possono giustificare la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.

Il contrasto con la Carta

La Corte ha infatti affermato che «semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale». Pertanto, l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione.

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