Dal Congresso nazionale chiuso mercoledì a Verona, all’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo il giorno dopo. I rappresentanti delle associazioni dei consulenti finanziari autonomi (Nafop) e delle società di consulenza finanziaria (Assoscf) hanno avuto modo di riportare all’attenzione dei legislatori una serie di richieste anche per ottenere un riconoscimento adeguato alla loro funzione etica e di tutela del risparmiatore.
La consulenza indipendente è stata presentata come un fondamentale argine alle pressioni commerciali e ai conflitti di interesse della distribuzione finanziaria tradizionale, oltre che come motore per l’educazione finanziaria nel Paese. I rappresentanti della categoria, Andrea Carbone e Nicola Benini, hanno rivendicato la necessaria modifica del Tuf per sostituire la definizione di “autonomi” con quella di “indipendenti”, al fine di eliminare ogni confusione con i consulenti finanziari tradizionali che non hanno il requisito di indipendenza soggettiva. Anche perché la norma definisce quest’ultimi “abilitati all’offerta fuori sede”, quando anche gli autonomi sono abilitati a farlo. Inoltre, paradossalmente, tutti i consulenti sono autonomi, anche quelli che lavorano con un mandato per una rete distributiva di matrice bancaria.
L’obiettivo è di superare questa ambiguità, per rendere riconoscibile alla platea dei risparmiatori il modello professionale, con il riconoscimento giuridico della denominazione di “consulente finanziario indipendente”.
Un’altra storica battaglia portata all’attenzione dei parlamentari riguarda la fiscalità, con la richiesta di deducibilità o detraibilità dei costi di consulenza per le persone fisiche e di un regime Iva quantomeno più agevolato, data la valenza sociale ed educativa del servizio. Anche per ottenere la neutralità fiscale rispetto agli altri modelli consulenziali. Sulla parcella del consulente finanziario autonomo viene oggi applicata l’Iva al 22%. Un’imposizione che rappresenta un disincentivo per il cliente privato.
Dall’altra parte, invece, come ha chiarito in più risoluzioni l’Agenzia delle entrate, quando la consulenza è prestata dalla banca o da un intermediario ed è direttamente collegata o accessoria alla negoziazione, al collocamento o alla vendita di prodotti finanziari (o remunerata tramite le commissioni di gestione/collocamento del prodotto), rientra nell’esenzione Iva prevista per i servizi finanziari e d’intermediazione.