Una guida alla compilazione dei bandi di gara per le concessioni balneari, uno dei dossier più controversi nei rapporti con l’Europa che si trascina da anni. Si presenta così il documento redatto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che servirà a Comuni e Regioni per organizzare le gare in vista della scadenza dei titoli fissata al 30 settembre 2027 (data ribadita anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato). Procedure che andranno avviate «almeno sei mesi prima», si ricorda nell’ultima bozza del testo che verrà presentato alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l’approvazione definitiva dopo una consultazione che ha coinvolto le associazioni di categoria di settore.
Le «istruzioni»
Linee guida che contengono istruzioni su ogni aspetto della procedura di gara per stabilimenti turistici, esercizi di ristorazione e spiagge libere attrezzate: limiti di aggiudicazione dei lotti, requisiti di partecipazione, indennizzi per i concessionari uscenti, regole per il subentro, durata delle concessioni, valore del canone. Vediamoli nel dettaglio.
La nuova mappa dei lotti
Nella determinazione dei lotti da affidare in concessione, si legge nella bozza del testo, «l’ente concedente non è vincolato all’estensione delle concessioni» esistenti e può riunire «più concessioni esistenti in un unico lotto», fermo restando che il nuovo affidatario sarà tenuto comunque a corrispondere l’indennizzo a tutti i concessionari uscenti delle aree demaniali riunite.
Limiti di partecipazione
Il bando dovrà prevedere che gli operatori economici possano partecipare alla gara in forma singola o associata ma si potrà presentare l’offerta per un numero massimo di lotti per ciascuna tipologia (stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione etc.)
Il valore dell’indennizzo
È uno dei punti più controversi. L’indennizzo del concessionari a carico del concessionario subentrante, è l’indicazione del bando-tipo, deve essere «pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione», nei quali vanno inclusi «gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata». Al subentrante spetta anche il pagamento della cifra necessaria a garantire che l’uscente abbia ottenuto un rendimento congruo sugli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni di attività.












