Un primo aspetto riguarda la prova dell’origine preferenziale. Negli accordi di nuova generazione, il tradizionale certificato di circolazione EUR.1 è ormai sorpassato. È un documento rilasciato dall’autorità doganale del Paese di esportazione, su istanza dell’operatore, previa verifica dei requisiti di origine per la singola spedizione (salvo semplificazioni).
Negli accordi più recenti, la prova è rimessa solo e direttamente agli operatori economici coinvolti nello scambio cui viene richiesto, in contropartita, di garantire una organizzazione adeguata e affidabile. Il trattamento daziario agevolato può quindi essere chiesto sulla base di due modalità: una dichiarazione di origine resa dall’esportatore autorizzato (registrato nel sistema Rex, Registered Exporter) o sulla base della “conoscenza dell’importatore”.
L’autorizzazione Rex consente all’esportatore di attestare l’origine preferenziale dei prodotti mediante dichiarazione in fattura o in altro documento commerciale idoneo a identificare le merci. Il sistema Rex, attivo dal 2017 e usato anche in altri ambiti (Gsp), è presidiato da parte della Commissione Ue e dalle autorità competenti dei Paesi contraenti, cui compete l’onere di autorizzare gli operatori, previa verifica dei requisiti di accesso; la regolare iscrizione al registro può essere controllata attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione Ue.
La “conoscenza dell’importatore”, invece, presuppone che questi dichiari di disporre, già al momento della dichiarazione doganale di importazione, di elementi concreti e verificabili sull’origine della merce (processo produttivo, Paese di fabbricazione, classificazione tariffaria, valore e origine dei materiali impiegati). Questa soluzione è generalmente alla portata di importatori che possano, per varie ragioni (ad esempio stesso gruppo societario), disporre dei dati necessari. È stata applicata per la prima volta nell’accordo con il Giappone ed è poco usata in generale.
In molti accordi datati c’è il divieto di drawback, che impedisce di beneficiare del trattamento preferenziale per prodotti realizzati con materiali non originari che non abbiano pagato il dazio in sede di importazione, avendo fruito di un regime sospensivo o del rimborso dei dazi. Negli accordi più recenti il divieto è spesso attenuato o superato, con effetti favorevoli su filiere e scambi.










