Nella nuova Manovra spicca l’introduzione di una vera e propria “exit tax” (l’imposta in uscita), pensata per tassare i guadagni finanziari accumulati in Italia da chi decide di traslocare oltreconfine.
Come funziona e chi riguarda
La norma introduce l’articolo 307-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Nel mirino finiscono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che possiedono un patrimonio finanziario di almeno 800.000 euro (esclusi i depositi bancari) composto da azioni, partecipazioni aziendali e altri strumenti finanziari.
Per far scattare la tassa serve anche un prerequisito temporale: il contribuente deve essere stato residente fiscalmente in Italia per almeno 6 degli ultimi 10 anni prima del trasferimento.
L’imposta si applica con l’aliquota ordinaria del 26% sui redditi finanziari e sulle plusvalenze “maturate” (ossia il maggior valore che i titoli hanno acquisito nel tempo, anche se non ancora venduti). Per i soli Titoli di Stato è prevista un’agevolazione: la base su cui si calcola la tassa viene ridotta al 48,08%.
Le regole sul pagamento e l’opzione “differita”
Di norma, il saldo va versato entro 180 giorni dal cambio di residenza. Tuttavia, per chi si trasferisce in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato collaborativo, la legge concede un’opzione: rinviare il pagamento al momento dell’effettiva vendita dei titoli.











