Storie Web mercoledì, Giugno 10

La Difesa cambia volto per rispondere alle minacce alla sicurezza, che richiedono tempi di reazione veloci. Ecco allora che per aumentare la capacità operativa dello strumento militare nazionale, è istituita la riserva operativa, al fine di disporre di un adeguato bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, anche in tempo di pace. Il personale della riserva operativa può essere richiamato in servizio annualmente per lo svolgimento delle attività di addestramento finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della prontezza operativa.

Ove non diversamente stabilito, ai militari di truppa della riserva operativa richiamati in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata.

È quando prevede la riforma della Difesa delineata dal ministro Crosetto. Le indicazioni sono contenute nello schema di decreto legge recante “Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione dello strumento militare”, che il Sole 24 Ore ha consultato.

Quando il militare esce dalla riserva operativa Il militare cessa di appartenere al bacino della riserva operativa in alcuni casi ben definiti. Il primo: dopo un periodo minimo di disponibilità irrevocabile all’impiego di cinque anni, fatti salvi i casi eccezionali adeguatamente motivati. Il secondo motivo: per perdita dello stato di militare. E poi ancora per inidoneità anche parziale al servizio militare incondizionato; per non idoneità alle funzioni del grado. C’è poi il caso del compimento del 55° anno di età per gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati e del 45° anno di età per i militari di truppa. Infine per scarso rendimento durante il periodo di richiamo.

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