Nei giorni scorsi due vicende riguardanti la sanità della Regione Lombardia sono assurte agli onori della cronaca, seppure in termini piuttosto diversi. Si tratta della pronuncia del Tar sul riconoscimento dei titoli dei sanitari stranieri e della ripresa del percorso per l’attuazione dell’autonomia differenziata. In realtà, le due vicende potrebbero in futuro sovrapporsi e, come per una matrioska istituzionale, essere l’una contenuta nell’altra.
Lo stop sui titoli esteri
È passata in giudicato la sentenza n. 2941 del 15.9.2025 del Tar Lombardia sez. III, che è diventata ora definitiva visto che sono passati sei mesi dal deposito senza impugnazione da parte della Regione. Tale pronuncia, in seguito al ricorso della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e dgli odontoiatri (Fnomceo), annullava le decisioni della Regione Lombardia per il reclutamento di medici e specialisti stranieri tramite un riconoscimento solo formale dei titoli conseguiti all’estero, senza una valutazione sostanziale delle competenze acquisite.
I Giudici amministrativi hanno ritenuto che la delibera regionale, oggetto di ricorso, avesse ecceduto i limiti della deroga prevista dall’art. 15 della legge 56/2023, di conversione del cosiddetto “decreto bollette”, introducendo una disciplina alternativa a quella nazionale che prescinde dalle verifiche attitudinali, di competenza, di capacità sostanziali e dall’iscrizione in un Albo professionale da parte dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero.
L’interesse collettivo
La sentenza in questione annullava la Dgr della Regione Lombardia n. XII/3392 del 11 novembre 2023 con la quale era stata introdotta una procedura molto semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia, con titoli conseguiti all’estero, di una lista di specializzazioni mediche, poi ampliata con un successivo decreto dirigenziale. E ciò per tutelare l’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti “potenzialmente non qualificati”.
Secondo i giudici amministrativi la Regione aveva peraltro ecceduto i limiti della deroga prevista dalla normativa, introducendo in sostanza “una disciplina alternativa a quella dettata dal legislatore nazionale, che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero”.












