Storie Web mercoledì, Febbraio 4
Via libera della Camera al decreto referendum: seggi aperti due giorni, cambia l’onorario per gli scrutatori

Nel 2022 le elezioni si sono svolte invece secondo la disciplina ordinaria in un solo giorno: il 12 giugno per le elezioni amministrative e il 25 settembre per le elezioni politiche. Per i turni elettorali degli anni successivi è stata, invece, reintrodotta in via transitoria la normativa derogatoria. In particolare, il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 ha disposto che le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgessero, oltre che nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, ha analogamente esteso alla giornata di lunedì le operazioni di voto per le consultazioni elettorali del 2024.

L’aumento degli onorari

A fronte del prolungamento delle operazioni di voto, il comma 2 dell’articolo 1 dispone un incremento del 15% degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti dei seggi elettorali, restando ferme le maggiorazioni già previste in caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni.

Sul piano finanziario, il comma 5 quantifica i maggiori oneri derivanti dall’attuazione del decreto in 6,1 milioni di euro per il 2026, principalmente legati agli onorari dei componenti dei seggi. La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2025-2027 del ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano escluse dal computo le spese di vigilanza affidate alle Forze di polizia.

Gli altri punti

Il decreto interviene anche sul coordinamento delle procedure in caso di abbinamento tra referendum ed elezioni suppletive. Il comma 3 stabilisce che, per gli adempimenti comuni, trovino applicazione le norme previste per le elezioni suppletive, comprese quelle relative alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Quanto allo scrutinio, viene fissata una sequenza precisa: prima il referendum, poi – senza interruzioni – le elezioni suppletive. Una disciplina analoga è prevista dal comma 4 nel caso di svolgimento contemporaneo di elezioni suppletive ed elezioni amministrative, con priorità allo scrutinio delle suppletive; per le elezioni circoscrizionali, lo spoglio è rinviato alle ore 9 del martedì.

Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito anche l’articolo 1-bis, che introduce una deroga al Testo unico degli enti locali per i comuni fino a 15.000 abitanti. Per il 2026, nei casi in cui sia stata ammessa una sola lista, l’elezione del sindaco e del consiglio comunale sarà valida se la lista avrà ottenuto almeno il 50% dei voti validi e se l’affluenza avrà raggiunto il 40% degli elettori iscritti, anziché il 50% ordinariamente previsto.

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