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Il Tar del Piemonte ha stabilito che non è sempre obbligatorio per i passeggeri tentare la conciliazione con la compagnia aerea, se un volo viene cancellato o ritardato e si ha diritto al rimborso. Eliminato questo passaggio, che poteva scoraggiare molti, chiedere i rimborsi in molti casi sarà più semplice.

Immagine di repertorio

In molti casi non ci sarà più l’obbligo per i passeggeri di aerei cancellati o in forte ritardo di provare la via della conciliazione con la compagna aerea. Una sentenza del Tar del Piemonte ha annullato parte di una delibera dell’Autorità dei Trasporti, che aveva stabilito questo iter. Il punto, secondo i giudici, è che le complicazioni legate alla conciliazione non solo sono “sproporzionate” rispetto al rimborso che si richiede, ma vanno contro i regolamenti europei sul tema: essere rimborsati, a certe condizioni, è un diritto che non può essere ostacolato da procedure lunghe, costose e complesse.

La sentenza riguardava un volo Verona-Bari che era stato annullato “a pochi minuti dal decollo” a febbraio del 2023. A marzo uno dei passeggeri – un uomo che lavora a Verona e voleva raggiungere la famiglia in provincia di Foggia – aveva presentato ricorso alla compagnia, chiedendo il rimborso del biglietto e in più l’indennizzo forfettario previsto, pari a 250 euro.

La richiesta però era stata respinta, perché una delibera dell’Autorità dei trasporti dell’8 febbraio 2023 aveva stabilito che prima di fare ricorso per il rimborso bisogna fare un “tentativo obbligatorio di conciliazione“. Prima che questo sia fatto, “il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile”.

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Da norma europea, questo indennizzo (chiamato “compensazione pecuniaria“) vale 250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per quelli tra 1.500 e 3.500 chilometri, e infine 600 euro per i voli più lunghi o comunque per quelli intercontinentali. Il fatto stesso che le somme siano fisse ha contribuito alla decisione dei giudici: dato che l’importo è già stabilito, non c’è bisogno di ‘conciliare’, a differenza di quanto può avvenire ad esempio per una richiesta di risarcimento danni.

Da qui era partito il ricorso al Tar del passeggero interessato. I giudici competenti erano quelli del Piemonte perché l’Autorità dei Trasporti ha sede a Torino. Gli avvocati che l’hanno assistito hanno sottolineato che la procedura per la conciliazione è “complessa e dispendiosa”, e “il cittadino può scoraggiarsi facilmente”. Quindi, di fatto, è un “ostacolo concreto all’esercizio di diritti previsti dalla normativa europea”, e in particolare dal regolamento Ce 261 del 2004. Hanno aggiunto che la sentenza è una “grande vittoria per i consumatori” perché ora “non sarà necessario un doppio passaggio per ottenere il rimborso”.

Il Tar del Piemonte infatti ha riconosciuto che c’è il “concreto rischio che il passeggero, non essendo assistito da un legale, possa facilmente desistere dall’esercizio dei propri diritti“. Anche perché le compagnie aeree “già in sede conciliativa sono rappresentate da legali”. Per di più, bisogna accedere alla piattaforma Conciliaweb che richiede lo Spid o altra identità digitale, cosa di cui “è sprovvista ancora oggi una parte consistente della popolazione”.

La conclusione, quindi, è stata annullare parte di quella delibera dell’8 febbraio 2023. In particolare, la sezione in cui si stabilisce che “non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” in alcuni specifici casi ovvero: negato imbarco su un volo; volo cancellato; volo con ritardo prolungato. D’ora in poi dunque la procedura per chiedere l’indennizzo forfettario in tali situazioni sarà più semplice e non richiederà la conciliazione.

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