Nel 2025 più di un terzo dei ricorsi classificati dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (il 36,7% dei 760 ricorsi ricevuti nell’anno) ha riguardato la consulenza in materia di investimenti. A proposito di questo numero così elevato, l’Acf, nella sua relazione annuale segnala una tendenza diffusa tra i risparmiatori a ricondurre alla consulenza finanziaria qualunque contatto o interazione avuta con il proprio intermediario.
L’avvocato Ludovica D’Ostuni, Counsel di Advant Nctm, osserva che la consulenza “si insinua” molto facilmente nelle pieghe dei rapporti commerciali in molteplici contesti. La direttiva Mifid definisce la consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su uno o più strumenti finanziari, le quali si configurano quando il suggerimento è presentato come adatto al cliente o basato sulla considerazione delle sue specifiche caratteristiche.
Per definire il perimetro esatto di questa materia, l’avvocato D’Ostuni richiama un documento Esma del 2023, il quale adotta un approccio rigoroso che guarda alla sostanza piuttosto che alla forma. Un intermediario presta consulenza nel momento in cui presenta un prodotto soggettivamente, magari definendolo come il “migliore della categoria” con l’intento di influenzare la decisione del cliente, a prescindere dall’esistenza di un contratto scritto o dal fatto che stia cercando di escludere la propria responsabilità tramite dei disclaimer. Questa logica si applica perfettamente anche agli ambienti digitali: l’avvocato D’Ostuni fa l’esempio di un sito web che si limita a esporre fondi come un mero scaffale virtuale, il quale non costituisce consulenza; tuttavia, se il sistema permette all’utente di filtrare i prodotti in base alle proprie caratteristiche per ottenere un’indicazione più puntuale, allora quel meccanismo diventa una vera e propria consulenza.
Lo stesso principio delineato dall’Esma è valido per i finfluencer: esprimere opinioni generali rivolte al pubblico indistinto non è consulenza, ma rispondere direttamente alla richiesta di un singolo utente dicendogli “Guarda, secondo me per te va bene questo” fa ricadere l’attività nell’ambito della raccomandazione personalizzata.
Sul versante strettamente operativo e contrattuale, l’avvocato Letizia Vescovini illustra le conseguenze formali di queste prestazioni, chiarendo che quando il servizio di consulenza è pattuito a livello contrattuale, solitamente all’interno del contratto quadro, l’intermediario è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi con maggiore rigore e a effettuare la valutazione di adeguatezza dell’investitore. Qualora l’intermediario, in costanza di un contratto con servizio di consulenza, intenda procedere in mera esecuzione di ordini, limitandosi a valutare la sola appropriatezza (ossia l’esperienza e la conoscenza del prodotto), l’avvocato Vescovini precisa che egli è «tenuto a dimostrare che il cliente fosse stato informato della minor tutela e avesse accettato di uscire dalla consulenza».









