
Importo minimo dell’accisa sul trinciato
La manovra interviene sull’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Il calcolo dell’onere fiscale minimo
Viene inoltre semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette. È infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Importo dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione
Viene ridotto l’importo dell’accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. prodotti “heat not burn”), che si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale. Il coefficiente è rideterminato in questo modo: 40,50 per cento per l’anno 2026; 41 per cento per l’anno 2027 e 42 per cento a decorrere dall’anno 2028. Nella versione vigente del Testo unico sulle accise, a partire dal 1° gennaio 2026 l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione aumenterebbe al 42% dell’accisa assunta a parametro. La manovra riduce dunque l’imposizione per gli anni 2026 e 2027.
Sigarette elettroniche
Viene poi modificata l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. “sigarette elettroniche” o “e-cig”), che si si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale. La manovra intende aumentare l’imposta di consumo sia sui prodotti contenenti nicotina, sia su quelli senza nicotina. L’imposta si applica anche ai liquidi e agli aromi. Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al: 18 per cento per l’anno 2026; 20 per cento per l’anno 2027; 22 per cento, a decorrere dall’anno 2028. Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è previsto nella seguente misura: 13 per cento per l’anno 2026; 15 per cento per l’anno 2027; 17 per cento per l’anno 2028.
Accise dei tabacchi lavorati
La manovra modifica infine le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati nella seguente maniera: per i sigaretti, l’aliquota sale dal 24 per cento al 27 per cento per l’anno 2026, al 27,5 per cento per l’anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall’anno 2028; per le sigarette, attualmente al 49,50 per cento, l’aliquota scende al 49,23 per cento per l’anno 2026, al 48,50 per cento per l’anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall’anno 2028. Per il tabacco trinciato, l’aliquota aumenta dal 60 per cento al 60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028.











