Si sblocca dopo mesi di stand by la partita del bonus genitori separati. E, complice le coincidenze, lo fa il giorno della festa del papà. Il dipartimento della Famiglia di Palazzo Chigi firmerà domani, 19 marzo, il decreto che dà mandato all’Inps di versare 8,5 milioni di euro a favore di 4.428 beneficiari che hanno fatto domanda di accesso al beneficio. In totale sono 10 i milioni destinati alla misura, di cui una parte sarà accantonata per 119 istanze ancora congelate per una carenza nell’istanza sull’indicazione dell’importo dell’assegno di mantenimento e dunque in attesa di riscontro dai tribunali. Altre 113 domande sono state ammesse ma con importo pari a zero, spiega il dipartimento guidato dalla ministra Eugenia Roccella. In totale a fare richiesta per il beneficio sono state 6.428 persone: alcune tagliate fuori dal contributo con comunicazione diretta, spiega ancora il dipartimento perché la dichiarazione relativa alla riduzione di almeno il 30 per cento del reddito del coniuge obbligato (requisito richiesto dalla legge) non è stata confermata dall’agenzia delle Entrate; per mancanza di uno o più requisiti di legge; perché l’indicazione dell’arco temporale della maturazione del diritto era diverso da quello coperto dalla legge; infine per il mancato caricamento del titolo abilitante, ovvero l’atto del tribunale relativo all’assegno di mantenimento. Dalla firma del decreto il ricevimento del bonus dovrebbe avvenire in tempi rapidi con il versamento in un’unica soluzione.
Si chiude così l’odissea di un bonus tormentato, avviato nell’estate del 2022, e incagliato in un dedalo di procedure burocratiche che ne hanno impedito l’erogazione. L’assegno è rivolto al “genitore separato o divorziato o non convivente, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di Covid-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2022”, come recita l’illustrazione della misura sul sito del Dipartimento.
Per accedere al contributo, il genitore doveva dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.