Storie Web giovedì, Ottobre 16
Notiziario

Alessandra Todde resta alla guida della Regione Sardegna. È la Consulta a mettere nero su bianco nella sentenza n. 148  che non spettava allo Stato e, per suo conto al Collegio di garanzia affermare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto” e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna“. 

L’iter giuridico

La  Regione Sardegna aveva presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale e oggi  sono arrivate le sentenze, la più importante è quella che va contro le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente della Regione. Un provvedimento che avrebbe portato allo scioglimento dell’assemblea e nuove elezioni. Di quel provvedimento resta in piedi solo la sanzione pecuniaria. La Consulta dichiara invece inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato sulla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari.

Ha esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna, il collegio regionale di garanzia elettorale pronunciandosi sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità. 

I giudici della Consulta hanno anzitutto rilevato che i Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti dalla legge numero 515 del 1993 per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento –  controllo poi esteso dalla legge numero 43 del 1995 alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario – sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza al fine di garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Il sistema di controllo, affidato a tali organi, è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, con l’articolo 22 della legge numero 1 del 2013, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali.

Ciò premesso, la Corte ha osservato che le pur gravi fattispecie contestate alla Presidente eletta (tra le quali, la mancata nomina di un «mandatario elettorale», avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale, e la produzione una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformità rispetto alle previsioni di legge) non sono riconducibili a quelle che, in modo esplicito, la legge numero 515 del 1993 ha selezionato come ipotesi di ineleggibilità e, quindi, di decadenza.

Nell’imporre la decadenza al Consiglio regionale, sulla base dei fatti così accertati, il Collegio di garanzia elettorale ha, pertanto, esorbitato dai propri poteri. La Corte ha anche precisato che rimane impregiudicata la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, che è rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. In questo caso l’ordinanza ha formato oggetto del giudizio civile promosso da Todde dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l’ha confermata, quanto alla sanzione pecuniaria irrogata, il 28 maggio scorso.

La sentenza, cosa succede

Con la sentenza depositata oggi, la Corte ha anche dichiarato inammissibile il conflitto promosso dalla stessa Regione Sardegna nei confronti dello Stato  sulla sentenza di rigetto del tribunale di Cagliari. Questa, infatti, ha rilevato la Consulta, è stata pronunciata unicamente nei confronti delle due parti ivi intervenute (Alessandra Todde, personalmente, in quanto destinataria delle sanzioni; il Collegio di garanzia, in quanto autorità che ha emesso l’atto) e non anche nei confronti della Regione Sardegna, rimasta estranea al giudizio. Le affermazioni compiute dal giudice nella sentenza, secondo le quali il Consiglio regionale non potrebbe sindacare l’accertamento sui fatti compiuto dall’organo di controllo, non sono pertanto vincolanti per la Regione, che non si è mai ancora formalmente pronunciata sulla vicenda. In sostanza manca il requisito dell’attualità della lesione lamentata: di qui la inammissibilità del ricorso. 

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