Storie Web martedì, Luglio 22
Notiziario

Un emendamento che punta a sbloccare il tentativo di rilanciare l’area ambientale e industriale di Piombino. Lo ha presentato la maggioranza al decreto legge Ilva, ora in discussione al Senato, con l’intento di rimuovere gli ostacoli finanziari e normativi, che al momento appaiono insormontabili, all’investimento pubblico e privato nell’ex polo siderurgico del comune toscano. Il cuore della proposta è l’introduzione di nuove regole che rendano praticabile l’accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell’area oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

Piombino come polo strategico nazionale

Il sito di Piombino, da anni epicentro di vertenze industriali e ambientali, rappresenta una sfida e un’opportunità per l’Italia. L’idea di fondo è quella di riqualificare e sviluppare infrastrutture, porti e ambienti non solo per rilanciare la siderurgia italiana, ma anche per creare nuova occupazione e garantire standard di sostenibilità più elevati. Il nuovo emendamento, che sarà votato al Senato da lunedì 21 luglio, in linea con l’Accordo di Programma firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dai principali stakeholder industriali e territoriali, mira a favorire investimenti anche attraverso strumenti finanziari innovativi, come l’iscrizione di ipoteca sulle opere costruite dal concessionario su aree demaniali. Una misura che punta, come detto, a sbloccare gli investimenti e allo stesso tempo l’accesso al credito per finanziarli in quanto offre una reale garanzia agli istituti di credito e agli investitori di lungo periodo.

Il nodo delle garanzie e la proprietà superficiaria

A oggi, gli investimenti richiesti per la riconversione di Piombino sono stimati in oltre 2,5 miliardi di euro per l’implementazione di tecnologie di ultima generazione e la bonifica ambientale. Per rendere possibile il ricorso a finanziamenti bancari e istituzionali – essendo il rischio industriale troppo elevato per i soli capitali privati – il testo dell’emendamento introduce due novità di rilievo.

La proprietà superficiaria concessa al concessionario ossia il diritto reale sulle opere realizzate che permette di iscrivere ipoteca a garanzia dei finanziamenti ottenuti, un principio già previsto per il demanio marittimo (articolo 41 del Codice della navigazione) e ora esteso esplicitamente anche alle aree del demanio oggetto di concessione.

Il secondo elemento di novità è la certezza giuridica. Alla scadenza della concessione sia il diritto di superficie sia l’ipoteca si estinguono. Le opere non amovibili diventano automaticamente proprietà dello Stato senza oneri per l’erario, salvo diversa decisione dell’autorità concedente, che può ordinare la demolizione a spese del concessionario, secondo le regole oggi in vigore. Questa cornice normativa, che si collega a quanto stabilito dagli articoli 823 Cc e 2816 Cc, rappresenta una garanzia per lo Stato ma anche una solida base di tutela per i finanziatori, riducendo l’incertezza legata ai diritti reali sulle opere demaniali.

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