Arrivano nuove regole sui passaporti. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge collegato alla manovra 2025 recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”. Il provvedimento contiene misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi. Tra questi, passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio.
Le novità principali
In particolare, il ddl apporta modifiche alla legge sui passaporti. La direzione è quella di un aggiornamento di soluzioni con il tempo cadute in disuso e semplificazioni. In particolare, vengono rimossi riferimenti obsoleti, come quelli agli ispettorati di frontiera, ormai non operativi da decenni. Viene eliminata la possibilità di rinnovo del passaporto: ora il passaporto è rilasciato ex novo alla scadenza. Sono introdotte delle modifiche alla gestione delle richieste di passaporto, soprattutto per i casi di furto o smarrimento all’estero, con un’adeguata distinzione tra le modalità di denuncia e rilascio di un nuovo passaporto. Arriva la riforma del passaporto collettivo: questo documento viene soppresso in quanto ormai non più utilizzato a causa dei nuovi standard di sicurezza. Infine, il provvedimento sopprime i riferimenti a comuni e comandi generali dei Carabinieri per quanto riguarda l’emissione del passaporto in quanto questi ultimi non sono mai stati ricompresi dal punto di vista operativo e tecnico nel circuito di emissione del passaporto.
Cosa cambia nel rinnovo del passaporto?
Il passaporto non sarà più rinnovabile ma dovrà essere richiesto ex novo alla scadenza. In particolare, viene eliminato il riferimento al rinnovo del passaporto a seguito delle modifiche intervenute a livello normativo (in particolare la modifica dell’articolo 17 della legge n.1185/1967 introdotta dall’ articolo 20-ter, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166), che hanno eliminato la possibilità di rinnovare il passaporto. Attualmente il passaporto ha durata normalmente decennale (fatte salve alcune ipotesi di durata ridotta) e, allo scadere, l’interessato richiede direttamente l’emissione un nuovo passaporto.
Furto del passaporto: qual è l’iter per la denuncia?
Viene previsto, tra i casi di indisponibilità del passaporto, anche il furto subito dal richiedente. Viene precisato che la denuncia, qualora il furto o lo smarrimento del passaporto avvengano all’estero, va presentata in via prioritaria alle locali autorità di polizia e successivamente trasmessa in Italia ai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all’estero; all’estero, ai rappresentanti diplomatici e consolari. La presentazione della denuncia è subordinata in maniera espressa all’emissione di un nuovo passaporto. le soluzioni previste dal disegno di legge hanno l’obiettivo di specificare meglio l’obbligo di denuncia, distinguendo tra i casi in cui la perdita o il furto avvengano in Italia dai casi in cui l’evento si verifichi all’estero, in linea con la procedura che peraltro già si applica in caso di rilascio di un documento di viaggio provvisorio dell’UE (cosiddetto ETD) in caso di furto o smarrimento di altro documento di viaggio.
Quali novità per i minori che viaggiano all’estero?
Viene introdotta una modifica che serve a disciplinare in maniera più puntuale, a beneficio sia delle autorità competenti (consolati e questure) che degli utenti, una particolare casistica che si riscontra in alcuni Paesi. Alcune autorità di frontiera, infatti, non ritengono sufficiente la sola dichiarazione o l’autorizzazione previste dal comma 2 dell’articolo 14 della legge 1185 del 1967 ( “per i minori di età inferiore agli anni quattordici – recita la norma -, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati”) al fine di consentire il viaggio del minore italiano con uno solo dei genitori, ma esigono anche una attestazione ufficiale, da parte dell’autorità italiana competente che confermi che, ai sensi della normativa italiana, il minore italiano può effettivamente viaggiare con uno solo dei genitori in presenza di determinate condizioni. Vengono pertanto apportate modifiche volte ad aggiornare la disposizione alle evoluzioni nel frattempo intervenute in materia di passaporti biometrici attraverso la pertinente disciplina della Ue.