
“Il cittadino che esercita il diritto all’oblio tramite presentazione di apposita certificazione non è tenuto – ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi oppure successivamente, se le informazioni rese sono suscettibili di influenzare condizioni e termini del rapporto contrattuale – a fornire dati relativi alle patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo sia stato concluso da più di dieci anni senza episodi di recidiva alla data della richiesta. Il periodo è ridotto a cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”.
Platea di 3,7 milioni
E’ questo il cuore del provvedimento con cui l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-Ivass dà attuazione per la propria competenza alla legge sull’oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023 n. 193), con cui l’Italia grazie all’impegno in prima linea di associazioni di pazienti e oncologi oltre che al consenso trasversale in Parlamento ha centrato la cruciale battaglia di civiltà mirata a sottrarre a stigma, pregiudizio e soprattutto tossicità finanziaria le persone che incontrino un tumore durante la propria esistenza. Ma le tessere del puzzle pensato per garantire l’oblio oncologico sono ancora in via di sistemazione e il provvedimento dell’Ivass era molto atteso: parliamo di una platea di milioni di persone se solo si considera – come ricordano gli oncologi Aiom da sempre in prima linea anche a tutela dei diritti – che oggi le persone in vita dopo una diagnosi di cancro sono quasi 3,7 milioni pari al 6,2% della popolazione italiana e che la metà di quante si ammalano è destinata a guarire, con un’aspettativa di vita uguale a chi non ha mai sviluppato una malattia oncologica.
E allora tanto più importante è fissare paletti in tutti gli ambiti della vita quotidiana, inclusa la sottoscrizione di una polizza. La legge sull’oblio – sottolineano infatti dall’Ivass – “è un atto di grande civiltà e senso etico che ha l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari”. Con il Provvedimento appena emanato, l’Ivass rafforza la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando che chi ha superato una malattia oncologica possa accedere alle polizze senza discriminazioni
Cosa dice la legge
La legge 193 introduce, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia. Di questo diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.
Nel caso in cui le informazioni sulle patologie oncologiche siano state precedentemente fornite, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.





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