
La Corte di giustizia Ue ha confermato la legittimità di un divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato in Italia, stabilendo che gli Stati possono vietare senza motivazione la coltivazione di Ogm, nell’ambito della procedura prevista dal diritto Ue, a condizione che il titolare dell’autorizzazione non si opponga. La sentenza riguarda il ricorso di un agricoltore italiano sanzionato per aver coltivato mais Ogm. La Corte ha ritenuto conforme al diritto Ue la procedura che consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione la limitazione geografica dell’autorizzazione alla coltivazione di Ogm.
L’agricoltore italiano che aveva presentato ricorso a Lussemburgo aveva ricevuto sanzioni per 50.000 euro complessivi e gli era stata imposta la distruzione delle piante coltivate. La Corte ha ricordato che il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia è stato adottato sulla base di una procedura prevista dal diritto dell’Unione, introdotta nel 2015, che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio. Tale procedura prevede che, quando uno Stato membro chiede la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un Ogm senza addurre una giustificazione particolare e il titolare dell’autorizzazione non vi si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della modifica, che diventa immediatamente applicabile.
I giudici a Lussemburgo hanno sottolineato che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità in settori che presuppongono valutazioni complesse e hanno ripercussioni politiche, economiche e sociali, come la coltivazione di Ogm. In tale contesto, la procedura che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di Ogm sul proprio territorio senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell’autorizzazione non si opponga, non è contraria al diritto dell’Unione. Secondo i giudici Ue, il divieto non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri. La Corte ha inoltre escluso che il divieto di coltivazione di un Ogm costituisca una violazione della libera circolazione delle merci, poiché non impedisce l’importazione o la commercializzazione di prodotti contenenti tale Ogm. La Corte ha infine precisato che l’obbligo di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica solo nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione vi si opponga. In presenza di un consenso tacito, tale obbligo non sussiste e non vi è alcuna ingerenza nella libertà d’impresa.









