In caso di intervento chirurgico più invasivo rispetto a quello programmato, non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato, non avrebbe acconsentito. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il diritto all’autodeterminazione previsto dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento n. 219 del 2017). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione- Sezione Terza Civile con l’ordinanza 28 aprile 2026, n.11608.
La pronuncia della Cassazione
Nel corso di un intervento per il quale una paziente aveva manifestato il proprio consenso (protesizzazione dell’aorta), i medici avevano eseguito un intervento più complesso (la sostituzione dell’aorta discendente e la plastica di ampliamento dell’aorta distale) a seguito della quale la paziente era deceduta. Il Tribunale e la Corte di appello di Bologna avevano rigettato la domanda risarcitoria presentata dal marito della paziente, ritenendo che quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare che la consorte, qualora fosse stata informata dell’esecuzione di un intervento diverso da quello concordato, avrebbe rifiutato il consenso. Tesi che non ha colto nel segno.
La Cassazione ha accertato l’intellegibilità delle informazioni fornite alla paziente ( “ risulta [impossibile] individuare in che cosa, in concreto, siano consistite le informazioni da reputare sufficienti al fine della formazione ed espressione del consenso informato”) e la conseguente violazione del diritto all’autodeterminazione. Da qui la decisione della Suprema Corte: “…in siffatta situazione non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura [ospedaliera] l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento”.
Un nuovo orientamento
Decisione che si distacca dall’orientamento secondo cui:
– le conseguenze dannose che derivano dalla lesione del diritto all’autodeterminazione devono essere debitamente allegate dal paziente, “sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva” (Cassazione, Sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n. 28985);










