Prende forma il primo pacchetto di regole italiane sull’intelligenza artificiale. Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge 132/2025, in materia di governance, sperimentazione, lavoro, istruzione e università, attività di polizia e responsabilità civile e penale (si vedano gli altri articoli nelle pagine 4 e 5), mentre altri decreti, soprattutto su temi di sanità e giustizia, dovranno successivamente completare il quadro.
Il testo specifica che sono nulle decisioni che riguardano i rapporti di lavoro, compresi i licenziamenti, adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale. In materia di sicurezza, viene stabilito che i sistemi di Ai devono essere inclusi nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dal Testo unico sicurezza sul lavoro. L’articolo 48 del Dlgs sancisce invece la garanzia dell’equo compenso per le prestazioni professionali che comportano l’utilizzo di sistemi di Ai, con una modulazione ancorata alla classificazione del rischio ai sensi dell’Ai act europeo. La maggiorazione è tuttavia inserita come possibilità ed è rimessa a un aggiornamento, entro 12 mesi, dei decreti sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali. Novità anche nel campo della proprietà industriale: gli algoritmi impiegati per l’addestramento di sistemi di Ai saranno tutelabili come segreti commerciali.
La legge italiana, sulla base dell’AI act, si applica a fornitori; utilizzatori con sede nella Ue,intese come persone fisiche o giuridiche, comprese le autorità pubbliche; fabbricanti di prodotti che mettono in servizio un sistema di Ai insieme al loro prodotto. In quest’ambito la governance ruoterà attorno a due agenzie, quella per il digitale (Agid) e quella per la cybersicurezza (Acn), secondo uno schema elaborato dal Dipartimento per la trasformazione digitale che fa capo al sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti.
L’Agid, in particolare, sarà l’autorità nazionale di notifica: per la valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità. L’Acn sarà invece l’autorità generale per la vigilanza del mercato, ma affiancata da Banca d’Italia, Consob e Ivass che restano competenti nei casi in cui – per i profili che interesseranno, rispettivamente, il comparto bancario, finanziario e assicurativo – siano messi in servizio o utilizzati sistemi ad alto rischio secondo la classificazione dell’Ai act. Sia l’Agid che l’Acn avranno il potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 99 dell’Ai act in caso di violazione del divieto di pratiche illecite: fino a 35 milioni di euro o, se si tratta di un’impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Il testo disciplina poi le collaborazioni attivabili con la Guardia di Finanza e i possibili accordi, protocolli d’intesa e di cooperazione tra le varie autorità ma, a testimonianza del fatto che questo schema potrebbe creare anche delle divergenze e sovrapposizioni, vengono previsti anche un Comitato di coordinamento presso la presidenza del Consiglio e un tavolo tecnico presso il ministero delle Imprese da attivare nel caso di conflitti di competenza. E la difficoltà di equilibri tra amministrazioni ha caratterizzato anche la stesura della misura sugli spazi di sperimentazione normativa, le cosiddette sandbox regolamentari. Sarà possibile condurre la sperimentazione e la validazione di sistemi di Ai in deroga a norme e regime autorizzativi, in condizioni controllate, sotto la supervisione di Agid e Acn, ma fino alla fine il testo è stato limato per stabilire un coordinamento con la sperimentazione del fintech che fa capo al ministero dell’Economia.












