Il regime fiscale speciale costruito attorno all’America’s Cup si allarga. L’ultimo decreto Sport approvato in Consiglio dei ministri ha esteso la platea di chi potrà accedere alle agevolazioni già introdotte dal decreto fiscale di marzo, convertito in legge a maggio. Più imprese, più lavoratori, e una nuova misura sull’Iva per i soggetti stranieri che acquistano beni e servizi legati alla manifestazione. Vediamoli nel dettaglio.
Il punto di partenza: il decreto fiscale di marzo
Le prime misure erano arrivate con un emendamento al decreto fiscale, approvato in commissione Finanze al Senato a prima firma di Fausto Orsomarso (FdI). Il principio era chiaro: per un evento di questo peso — la prima America’s Cup disputata in Italia, a Napoli nel 2027 — serviva un quadro fiscale ad hoc.
Per le imprese, la norma prevedeva l’esenzione da Ires e Irap per le persone giuridiche con sede legale in Italia costituite nel 2026 dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti. Il beneficio copriva le attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che fossero direttamente ed esclusivamente correlate alla manifestazione. Stessa esenzione per le stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell’evento.
Sul fronte dei lavoratori, zero tasse sui redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti nel 2026 e nel 2027 dai soggetti non residenti in Italia coinvolti nell’organizzazione. Niente Irpef, niente ritenute, niente imposte sostitutive. Per chi invece trasferisce la residenza in Italia, le imposte sono dovute solo sul 35% del reddito.
Le novità del decreto Sport
Il decreto Sport è intervenuto su quel perimetro e lo ha ampliato in modo significativo su tre fronti. Il primo riguarda le imprese. Nella norma originaria, l’esenzione da Ires e Irap si applicava alle sole società costituite nel 2026. Il decreto ha cancellato quella restrizione temporale. Tutte le persone giuridiche con sede legale in Italia costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti — a prescindere dall’anno di fondazione — potranno accedere al beneficio per le attività svolte tra gennaio 2026 e dicembre 2027, purché direttamente ed esclusivamente legate alla Coppa. Lo stesso vale per le stabili organizzazioni: anche qui cade il vincolo al 2026 come anno di istituzione.
