Storie Web venerdì, Dicembre 20
Notiziario

Il giudice ordinario è responsabile di garantire, caso per caso, i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. E, anche se non può sostituirsi al ministro degli Esteri o annullare con effetto generale il decreto ministeriale che elenca i Paesi considerati sicuri, può valutare se la designazione di un Paese come sicuro sia conforme ai criteri di stabilità dalla normativa europea e nazionale, basandosi su fonti istituzionali qualificate. Se si trovano evidenti contrasti, si può decidere di non applicare quel decreto limitatamente al caso specifico. 

Questo il senso della sentenza depositata oggi dalla Corte di Cassazione, riguardante il regime differenziato di esame delle domande di asilo per i richiedenti provenienti da Paesi designati come “sicuri”. La decisione risponde a un quesito sollevato dal Tribunale di Roma e chiarisce i limiti e i poteri dei giudici ordinari in materia.

La sentenza chiarisce inoltre che, quando il richiedente asilo dimostra di trovarsi in condizioni di insicurezza nel suo Paese d’origine, la valutazione del governo non è decisiva: il giudice conserva infatti il potere di esaminare la situazione in profondità, seguendo il principio di cooperazione istruttoria, per garantire un ricorso effettivo.

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