La normativa italiana sugli accessi fiscali comincia seriamente a vacillare sotto i colpi delle sentenze dei giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dopo il caso pilota Italgomme e a meno di due mesi della sentenza Ferrieri e Bonassisa sulle indagini finanziarie, i giudici di Strasburgo bocciano di nuovo l’Italia questa volta su un caso relativo a un accesso su un locale ad uso promiscuo. In pratica all’ispezione era avvenuta presso la sede legale della società ricorrente che era allo stesso tempo la residenza del suo rappresentante legale (secondo ricorrente nella causa decisa dalla Corte Edu). Anche in questo caso emerge come l’autorizzazione, che Una bocciatura che si porta dietro anche la condanna al pagamento di 7.600 come risarcimento per il danno morale. Il tutto nello stesso filone di cui si sono fatti promotori due avvocati di Foggia, Cristiano Stasi e Ornella Bonassisa, insieme al loro di team di colleghi (nell’ultimo contenzioso il legale rappresentante era assistito da Federica Caroprese).
Il problema della difesa
Nella motivazione i giudici sottolineano quanto avevano già ribadito nella sentenza Italgomme che «il quadro giuridico interno non fornisce garanzie procedurali sufficienti, in particolare nella misura in cui le misure contestate non sono soggette a un efficace controllo giurisdizionale a posteriori della loro legalità, necessità e proporzionalità». Anche alla luce di ciò, «l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni deve essere respinta».
L’autorizzazione del Pm
Nel caso specifico della sentenza del 5 marzo (caso Edilsud e Ferreri contro Italia) differisce dalla pronuncia Italgomme in quanto la sede legale della società ricorrente era allo stesso tempo la residenza del suo rappresentante legale, che è appunto anche il secondo ricorrente. Quindi è stata necessaria l’autorizzazione del Pm. Ma nella ricostruzione i giudici Edu la Corte osservano innanzitutto che, sebbene nel caso di specie essa sia stata autorizzata da un pubblico ministero a causa della funzione cumulativa dei locali come sede commerciale e residenza privata, tale autorizzazione «non deve essere motivata» ed è quindi considerata un semplice requisito procedurale. Sotto questo profilo, questa autorizzazione è «paragonabile a quella rilasciata dal capo della Polizia tributaria o dall’agenzia delle Entrate, che la Corte ha già ritenuto inadeguata nella causa Italgomme» Infatti, la legislazione nazionale impone la motivazione solo quando il pubblico ministero autorizza la misura in questione nei confronti di abitazioni di privati che non sono al contempo locali commerciali.
I ricorsi ex post non sono rimedi efficaci
Il problema sta quindi nelle garanzie riconosciute. «I ricorsi ex post dinanzi ai tribunali tributari o civili non possono essere considerati rimedi efficaci per i motivi esposti nella causa Italgomme» e «non costituiscono quindi vie di ricorso da esaurire». Né, concludono i giudici di Strasburho, il Governo non ha indicato alcuna nuova legge o decisione interna che metta in discussione tali conclusioni.











