Per gli operatori socio sanitari (Oss) l’esenzione Iva resta lontana. Con la conseguenza che anche alle prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. A ribadire l’orientamento restrittivo è la risposta fornita dalla sottosegretaria al ministero dell’Economia Sandra Savino all’interrogazione presentata da Antonio Trevisi (Forza Italia) in commissione Finanze al Senato.
Il catalogo delle professioni sanitarie
Dal punto di vista «soggettivo» la questione viene risolta dalla risposta ricordando che l’articolo 99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie (Rd 1265/1934) non ricomprende la figura dell’operatore socio sanitario. La nota 56436 del 22 novembre 2018 del ministero della Salute – viene ricordato – ha concluso che «per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l’operatore socio sanitario non può essere assimilabile alle professioni sanitarie». Da qui la conclusione che alle prestazioni fornite da tali operatori «non è stata ritenuta applicabile» l’esenzione Iva in quanto «sono sprovvisti delle caratteristiche delle professioni sanitarie».
L’assistenza domiciliare integrata
L’altro punto sollevato dall’interrogazione Trevisi è se, nell’ambito di un servizio unitario e complesso di assistenza domiciliare integrata erogato da una società per conto della Asl, le prestazioni fornite dagli operatori sociosanitari possano essere qualificate come accessorie rispetto alla prestazione sanitaria principale resa dai professionisti sanitari abilitati (medici, infermieri, fisioterapisti). Qui la risposta fornita dall’Economia puntualizza che, perché si delinei un vincolo di accessorietà tra due operazioni, non è sufficiente la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ma è necessario che sussista «un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale» (così, la risoluzione 6/E dell’11 febbraio 1998) rispondendo le prestazioni accessorie all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile. Di conseguenza sono «accessorie» solo «le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o cessione principale».
Quando la prestazione è accessoria
Pertanto, come spiega la risposta, «non appare sufficiente un generico collegamento della prestazione “accessoria” all’attività principale, rendendosi bensì necessario che la stessa formi un tutt’uno con l’operazione principale». La valutazione della relativa ricorrenza nelle fattispecie concrete deve essere effettuata, caso per caso, e sulla base di elementi puramente fattuali.









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