Storie Web domenica, Giugno 8
Notiziario

Si è risolto con una intesa transattiva il contenzioso tra Andrea Pignataro, fondatore e presidente del gruppo Ion, con l’Agenzia delle Entrate per i periodi d’imposta 2013 e 2023, nei quali era stato contestata all’imprenditore la residenza all’estero. Andrea Pignataro, secondo le stime di Forbes il secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e verserà al fisco 280 milioni. La contestazione iniziale, con sanzioni e interessi, ammontava a 1,2 miliardi. Lo ha scritto oggi Il Resto del Carlino.

La nota

Nel pomeriggio, una nota dello studio legale e tributario Facchini Rossi Michelutti, conferma il raggiungimento dell’intesa tra Pignataro e il Fisco, ma senza precisare alcuna cifra. «In data 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna – si legge nella nota – ha formalizzato la conclusione dell’accertamento avviato nei confronti di Andrea Pignataro, fondatore e presidente del gruppo ION, relativo ai periodi d’imposta compresi tra il 2013 e il 2023. L’intesa raggiunta ha consentito di evitare l’insorgere di un lungo e complesso contenzioso giudiziario». «L’accordo non implica alcun riconoscimento, né esplicito né implicito, di colpevolezza o evasione, bensì riflette una soluzione transattiva ispirata ai principi di buona fede e collaborazione istituzionale» si sottolinea.

La verifica della Gdf

Il procedimento – riassume la nota dei legali di Pignataro – prendeva le mosse da una verifica della Guardia di Finanza, che ipotizzava una residenza fiscale in Italia per il periodo 2013–2023, nonostante Pignataro vivesse stabilmente prima a Londra e poi in Svizzera da oltre trent’anni con il centro degli interessi economici all’estero.

Le incertezze interpretative

Numerose pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza europea confermano la prevalenza degli interessi economici — e non familiari — nella determinazione del domicilio fiscale. La stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/2024, ha riconosciuto che la normativa previgente conteneva “obiettive incertezze interpretative”.

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