
Sostegno all’assistenza sanitaria e a quella domestica, accesso a strutture specialistiche. I fabbisogni legati all’invecchiamento sono molteplici. Ma chi può davvero usufruirne? E secondo quali condizioni e regole? Parallelamente ai bisogni dei lavoratori anche il contesto normativo si è evoluto in linea con essi. Il risultato è un corpus complesso e articolato che permette ai datori di lavoro di garantire pacchetti sempre più compositi.
La normativa di riferimento
Cominciamo dal quadro di riferimento. Ora, serve fare un passo indietro e ricordare che il legislatore, nel 2015, ha ritenuto opportuno, a seguito delle mutate esigenze sociali dei lavoratori, rivedere le lettere f) ed f-bis) dell’articolo 51, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e, contestualmente, aggiungere la lettera f-ter con il comma 190 dell’articolo 1 della Legge 208 del 2015 (Legge di stabilità del 2016). Si tratta di un passaggio, quest’ultimo, importante perché attraverso questa nuova disposizione è stato previsto che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati dal Tuir. La norma ha chiaramente la finalità di agevolare la gestione dei carichi di cura familiari e, di conseguenza, di migliorare la conciliazione delle esigenze della vita personale e familiare del dipendente con quelle lavorative, mediante la completa detassazione, da cui consegue la totale non imponibilità ai fini contributivi sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro, delle prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti, erogate anche sotto forma di rimborsi spese.
L’applicazione
La condizione necessaria affinché risulti applicabile l’esenzione fiscale e contributiva è che le erogazioni siano rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti. A questo proposito il comma 2 dell’articolo 51 del Tuir utilizza diverse volte il termine «categorie», senza però che ne venga mai data una definizione specifica. Vista la genericità, l’unico appiglio sono una serie di interpretazioni ministeriali che autorizzano a desumere che con tale locuzione si deve intendere la generica messa a disposizione in favore di un gruppo omogeneo di dipendenti, aventi caratteristiche comuni, di un certo tipo. Di conseguenza resta esclusa dal regime di esenzione qualsiasi utilità riconosciuta solo a ben individuati dipendenti o ad personam.
Le fattispecie agevolabili
Dal momento che la norma richiama genericamente i servizi di assistenza, la ratio legis sottesa, non può che essere quella di favorire il work-life balance di chi ha carichi di cura. Poiché né nella norma né nelle sue interpretazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si fa riferimento ad alcun elenco esaustivo e tassativo dei servizi meritevoli dell’agevolazione fiscale e contributiva, si ritiene che possano essere ricompresi nella fattispecie agevolativa tutti i servizi alla persona che supportino i lavoratori nella gestione dei propri familiari anziani o non autosufficienti. Ovvero, ad esempio, le rette e tutte le spese relative alle Rsa e le case di cura, le spese sostenute per le badanti e le infermiere, per i servizi diurni dei comuni, per la consegna dei pasti o il trasporto dei familiari non autosufficienti o anziani.
I familiari beneficiari
Per quanto riguarda la platea dei familiari beneficiari la norma prevede che i beneficiari dei servizi possano essere i familiari non autosufficienti o anziani: queste due condizioni richiamate devono pertanto essere considerate tra di loro alternative e non cumulative. Fino al 2024 l’elenco dei familiari contemplava il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i suoceri, i generi e le nuore. La legge di Stabilità 2025 ha però modificato questo elenco, così da gennaio del 2025 i familiari potenziali beneficiari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, etc.) del lavoratore.

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