Si allungano i tempi per aderire al concordato preventivo biennale: la possibilità per aderire al concordato preventivo biennale viene prorogata al 30 settembre (in precedenza in termine era fissato al 31 luglio).
Cambia il concordato preventivo biennale, che ha fatto registrare nel 2024 uno scarso successo, con meno di 600mila adesioni. Si tratta di uno strumento pensato per favorire la collaborazione tra i contribuenti e il Fisco, incoraggiando l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. È una sorta di accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente con partita Iva, in base al quale l’Agenzia effettua una proposta di pagamento delle imposte ai contribuenti basandosi sui dati in proprio possesso: in pratica si paga una somma concordata per due anni in cambio di minori accertamenti.
Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, su proposta del ministro dell’Economia Giorgetti, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Il testo, spiega Palazzo Chigi in una nota, “introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti. Inoltre, in materia di concordato preventivo biennale, si proroga la possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio) e, tenuto conto della sperimentalità del concordato, si escludono i soggetti che adottano il regime forfetario. In materia di contenzioso, si estende a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata quelli successivi al 5 gennaio 2024. Infine, nel settore doganale, si recepiscono le istanze delle categorie in relazione alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle interne”.
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In pratica la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale viene prorogata al 30 settembre (in precedenza in termine era fissato al 31 luglio). Un’altra novità riguarda lo stop ai forfettari: non potranno più aderire al meccanismo valido per il 2025-2026. Vediamo le novità.
Come cambia il concordato preventivo biennale: le ultime modifiche al provvedimento
La prima novità riguarda l’esclusione per i contribuenti che adottano il regime forfettario, cioè quelli che applicano la flat tax, per i quali il concordato è stato applicato, per il periodo d’imposta 2024, in via sperimentale. Il decreto approvato ieri prevede infatti l’abrogazione dell’istituto per questa categoria di contribuenti a partire dal 1 gennaio 2025. A differenza dei titolari di partita Iva, per i quali il concordato è biennale, i forfettari avevano la possibilità di aderire al meccanismo solo per un anno. L’adesione per questa categoria è stata irrisoria: appena 100mila persone.
Un’altra novità riguarda i termini per aderire. La scadenza è fissata al 30 settembre o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del 31 luglio e dell’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Lo slittamento dei termini era una richiesta dei commercialisti che temono l’accumulo di scadenze fiscali a fine luglio.
E ancora, aumenta l’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che aderiscono al concordato, se la differenza tra il reddito concordato con le Entrate e quello effettivo del periodo d’imposta precedente è superiore a 85 mila euro. Sulla parte che supera questo importo è applicata un’aliquota del 43% per i soggetti Irpef e del 24% per quelli Ires. La misura scatta per le adesioni al concordato preventivo biennale per il 2025-2026.
Nuove clausole di cessazione del concordato
Il provvedimento interviene anche sulle cause di esclusione e cessazione dal concordato. Verranno esclusi i contribuenti che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo e partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati. “Per tali casi – si legge nella relazione illustrativa – viene previsto che l’accesso al concordato per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta”.
E ancora, il correttivo inserisce una clausola antiabuso, per i casi decadenza di uno dei soci. In pratica l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato.