
Le sentenze inglesi sui derivati devono essere riconosciute in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all’ordine pubblico internazionale. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 7 gennaio scorso (giudice Carmela Gallina), ha così respinto il ricorso della Provincia di Brescia, riconoscendo nel nostro Paese le decisioni dei giudici inglesi con cui Deutsche Bank (assistita dall’avvocato Massimiliano Danusso di BonelliErede) ha vinto il contenzioso sugli swap stipulati dall’ente lombardo.
La vicenda
Nel novembre 2024, la High Court inglese ha accolto le richieste di Deutsche Bank e Dexia contro la Provincia di Brescia, la quale aveva stipulato due swap nel 2006 e poi tentato d’impugnarli in Italia dopo la sentenza delle Sezioni unite n. 8770/2020 che, per la mancata indicazione degli scenari probabilistici, aveva dichiarato la nullità dei derivati stipulati dal Comune di Cattolica (si veda anche «Plus24» del 25 gennaio 2025).
Il giudice Hildyard ha dichiarato che i derivati, regolati dal diritto inglese con clausola esclusiva Isda, sono validi e vincolanti e che Brescia non aveva difetto di capacità, né di autorizzazione a stipularli. La Provincia, che non si è presentata al processo inglese dopo aver perso sulle eccezioni di giurisdizione, è stata condannata a risarcire alle banche ingenti spese legali (quasi 1 milione).
Il ricorso della Provincia
Esaurito il contenzioso davanti ai giudici inglesi, la Provincia di Brescia ha poi fatto ricorso al Tribunale di Milano per impedirne il riconoscimento in Italia. La richiesta era fondata sull’articolo 45 del regolamento Ue 1215/2012 (applicabile perché il contenzioso era iniziato prima della Brexit, cioè l’uscita nel 2020 del Regno Unito dalla Ue dopo il referendum del 2016), che consente di negare efficacia a una sentenza straniera se manifestamente contraria all’ordine pubblico internazionale. Secondo l’ente, le decisioni inglesi avrebbero violato principi fondamentali in materia di contabilità pubblica italiana, limiti all’uso dei derivati da parte degli enti locali, trasparenza dei contratti finanziari e diritto di difesa.
La decisione meneghina
Il cuore della decisione del Tribunale di Milano è nella distinzione tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. Quest’ultimo, ha chiarito il giudice, non coincide con l’insieme delle norme fondamentali dell’ordinamento italiano, nemmeno quando abbiano rango costituzionale. L’ordine pubblico internazionale riguarda soltanto quei principi essenziali e universali, che tutelano diritti inviolabili delle persone e che sono comuni ai diversi ordinamenti giuridici. Il controllo del giudice italiano, quindi, deve restare circoscritto a questo perimetro, senza sconfinare in una valutazione del merito della decisione straniera.











